Ottemperanza obbligo pagamento somme giudicato commissario ad acta (TAR Basilicata n. 127 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato che condanna l’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro, una volta decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, deve essere eseguita anche in via giurisdizionale. Nell’ambito del giudizio di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere al pagamento nel termine di sessanta giorni. Per il caso di ulteriore inottemperanza, è nominato sin d’ora un commissario ad acta che provvederà in sostituzione dell’Amministrazione, con compenso a carico di quest’ultima.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Potenza, sezione lavoro, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento di una somma a titolo di differenze retributive. Il titolo esecutivo era stato notificato all’Amministrazione, ma decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il pagamento non era stato effettuato.

Pertanto, il creditore ha agito in ottemperanza innanzi al TAR Basilicata per ottenere l’esecuzione coattiva della sentenza, depositando anche l’attestazione del passaggio in giudicato rilasciata dalla cancelleria del giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Il TAR verifica preliminarmente la sussistenza dei presupposti processuali, ritenendo rispettati i termini di cui agli artt. 114 e 87 cod. proc. amm. e accertandosi che sia decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione spontanea del titolo.

Nel merito, il Collegio rileva come l’inerzia dell’Amministrazione intimata integri una palese violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato. Non essendo stata fornita alcuna prova dell’avvenuto pagamento, il ricorso è fondato e va accolto.

La sentenza dichiara quindi l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al titolo esecutivo, mediante pagamento delle somme ivi determinate, oltre accessori, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, viene nominato sin d’ora il commissario ad acta che provvederà direttamente agli adempimenti necessari, con compenso liquidato a carico dell’Amministrazione.

Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il giudice dispone una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’effettivo soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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