La necessità di riesame dell’aggiudicazione non comporta annullamento in sede cautelare (TAR Basilicata n. 16 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione può essere accolta ai fini del riesame dell’atto da parte della stazione appaltante, senza che ciò comporti un immediato annullamento. In tal caso, il Tribunale fissa un termine per il riesame e contestualmente dispone la trattazione del merito, compensando le spese della fase cautelare.
Il Fatto
La società Carbone Costruzioni S.r.l. ha impugnato la determinazione con cui il Comune di Maratea ha aggiudicato alla C. Pro Enterprise S.r.l. la procedura per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento della messa in sicurezza del porto. La ricorrente ha contestato l’ammissione dell’aggiudicataria alla gara, deducendo vizi che avrebbero imposto l’esclusione.
L’Ente intimato non si è costituito in giudizio, mentre la controinteressata ha resistito, chiedendo la reiezione dell’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto di accogliere l’incidentale istanza cautelare, ma non disponendo l’annullamento immediato dell’aggiudicazione. La sospensione è stata disposta ai fini del riesame, con l’ordine alla stazione appaltante di approfondire i profili esposti nei motivi di ricorso entro un termine perentorio.
La scelta cautelare riflette l’esigenza di contemperare l’interesse della ricorrente a non vedere consolidata una procedura viziata con il principio di continuità amministrativa, demandando all’amministrazione il primo vaglio sulle doglianze.
Il Collegio, pertanto, ha sospeso l’impugnato provvedimento di aggiudicazione, fissando il riesame e l’udienza pubblica di merito.
Nota della Redazione
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