Il giudizio di ottemperanza è ammissibile decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (TAR Basilicata n. 51 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato, ai sensi degli artt. 112-115 cod. proc. amm., è ammissibile qualora sia decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, come previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, conv. in L. n. 30/1997. L’accertamento dell’inottemperanza dell’Amministrazione, che non abbia provveduto al pagamento delle somme riconosciute dal giudice, determina la condanna al pagamento della sorte capitale, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, dalla maturazione del credito fino al saldo, ai sensi dell’art. 22, comma 36, L. n. 724/1994. In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice nomina un Commissario ad acta, con oneri a carico dell’Amministrazione inottemperante.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Potenza, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di € 2.000,00 a titolo di Carta Elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre alle spese processuali. L’Amministrazione non aveva tuttavia provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo la corresponsione degli importi dovuti.
La Motivazione del TAR
Il TAR ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, ritenendo soddisfatta la condizione prevista dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. Tale norma, infatti, subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza al decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, termine che nella fattispecie risultava ampiamente decorso, essendo la sentenza stata notificata all’Amministrazione il 12.11.2024 e il ricorso depositato il 27.10.2025.
Nel merito, il Collegio ha rilevato la fondatezza della domanda, in quanto la stessa Amministrazione ha riconosciuto di non aver corrisposto la somma indicata nella sentenza azionata. Tale riconoscimento ha reso evidente la sussistenza dell’inottemperanza all’obbligo di dare esecuzione al giudicato.
Il TAR ha quindi condannato il Ministero al pagamento della sorte capitale di € 2.000,00, con gli interessi legali o la maggiore rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino al saldo, ai sensi dell’art. 22, comma 36, L. n. 724/1994. È stato assegnato all’Amministrazione il termine di 60 giorni per provvedere, con la nomina sin d’ora di un Commissario ad acta nell’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
Nota della Redazione
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