Convenzione quadro e contratti attuativi: nessun obbligo di stipula in capo all’Amministrazione (TAR Basilicata n. 59 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La stipula della Convenzione ex art. 26 della legge n. 488/1999 ha natura di contratto normativo e non genera in capo all’Amministrazione un obbligo di contrarre i successivi accordi attuativi, restando l’an, il quando e il quantum degli ordinativi rimessi alla sua discrezionalità. Ne consegue che, ove la lex specialis qualifichi la conclusione dei contratti attuativi come circostanza meramente eventuale, difetta il presupposto dell’obbligo di provvedere richiesto dall’art. 117 cod. proc. amm., con rigetto della relativa domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio. La clausola che fissa il termine di sessanta giorni per la stipula dei contratti attuativi disciplina solo l’ipotesi in cui l’Amministrazione si sia liberamente determinata a concluderli.
Il Fatto
La società ricorrente, aggiudicataria di una procedura aperta indetta dalla Regione Basilicata per l’affidamento in outsourcing dei servizi logistici integrati di beni sanitari, aveva stipulato con la Regione una Convenzione ex art. 26 della legge n. 488/1999. L’ASL di Matera, in qualità di Azienda Raggruppante, non aveva tuttavia proceduto alla sottoscrizione dei contratti attuativi, nonostante ripetuti solleciti.
La società ha quindi proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione alla stipula, nonché domande risarcitorie per equivalente e in forma specifica.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente disposto lo stralcio della memoria dell’ASL di Matera, depositata in violazione del termine dilatorio di cui all’art. 73 cod. proc. amm. Ha quindi respinto le eccezioni di rito: la giurisdizione amministrativa è stata affermata poiché, nella fase tra l’aggiudicazione e la sottoscrizione dell’accordo, l’Amministrazione conserva poteri autoritativi, sicché la posizione della società aspira alla stipula assume consistenza di interesse legittimo. Quanto alla tardività, i solleciti sono stati ritenuti idonei a manifestare il perdurante interesse alla conclusione del procedimento, escludendo la decadenza.
Nel merito, il Collegio ha escluso la configurabilità di un obbligo di provvedere. L’art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 risulta osservato, essendo stata stipulata la Convenzione quadro; la previsione non è estendibile ai contratti attuativi, poiché la Convenzione ex art. 26 cit. ha natura di pactum de modo contrahendi, da cui non scaturiscono obblighi diretti in ordine all’an e al quantum degli ordinativi.
La conclusione è avvalorata dalla lettera dell’art. 4 della Convenzione, che qualifica le obbligazioni come sorgenti solo a seguito dell’eventuale conclusione dei contratti attuativi, espressione di un potere discrezionale delle Amministrazioni interessate. La clausola sul termine di sessanta giorni è stata interpretata come riferita alla sola ipotesi in cui l’Amministrazione si sia liberamente determinata alla stipula. Le domande risarcitorie sono state trattenute per la trattazione con il rito ordinario, con spese riservate al definitivo.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.