Gare pubbliche, sindacato sui punteggi tecnici solo per manifesta illogicità (TAR Emilia-Romagna n. 939 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione di gara, espressa mediante giudizi e attribuzione di punteggi in applicazione dei criteri del bando, costituisce discrezionalità tecnica insindacabile dal giudice amministrativo, salvo il limite della manifesta illogicità, dell’abnormità, della palese inattendibilità e dell’evidente insostenibilità del giudizio. La risoluzione consensuale di un precedente rapporto contrattuale, intervenuta per difficoltà oggettive e non per inadempimento, non integra l’illecito professionale di cui all’art. 98, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 36/2023 e non è soggetta agli obblighi dichiarativi nel DGUE. L’omessa verbalizzazione dei punteggi individuali dei commissari non vizia la procedura quando il disciplinare non la impone, poiché i giudizi individuali sono assorbiti nella decisione collegiale. Il rilievo di un vizio valutativo è comunque irrilevante se, per effetto dell’accoglimento, la ricorrente non supererebbe la prova di resistenza.

Il Fatto

La ricorrente, seconda classificata nel lotto 1 di una procedura aperta indetta dall’Azienda USL di Modena per il servizio triennale di gestione degli ausili protesici destinato alle aziende sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, che aveva conseguito 89,17 punti contro gli 84,85 della ricorrente, con un divario di 4,32 punti.

Dopo aver visto respinta l’istanza di annullamento in autotutela, la ricorrente ha dedotto l’irragionevolezza dei punteggi assegnati su più criteri del disciplinare, la duplicazione della valutazione di un medesimo elemento tecnico, la mancata esclusione della controinteressata per omessa dichiarazione di una precedente risoluzione contrattuale e il difetto di valutazione individuale dei commissari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui la valutazione delle offerte tecniche è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità (Cons. Stato n. 3857/2024, n. 7931/2023, n. 3696/2020; TAR Emilia-Romagna n. 778/2024). Le censure che investono il merito della valutazione sollecitano un sindacato sostitutorio, precluso fuori dai casi dell’art. 134 cod. proc. amm.

Quanto ai criteri sul layout del magazzino e sui centri ausili territoriali, il Collegio valorizza il chiarimento della stazione appaltante, che consentiva di offrire una struttura non ancora disponibile ma da rendere effettiva alla stipula. Le indicazioni della controinteressata risultano pertanto idonee e la commissione ha motivato in modo adeguato i giudizi espressi.

Sul criterio del subentro, il confronto tra punteggi ottenuti dalla ricorrente in lotti diversi non è conferente, trattandosi di realtà territoriali differenti; l’eventuale accoglimento avrebbe comportato un incremento di soli 1,8 punti, insufficiente a colmare il divario e quindi inidoneo a superare la prova di resistenza. Sugli altri criteri valutativi il Collegio esclude la dedotta sovrapponibilità delle offerte e la duplicazione del peso attribuito all’applicazione informatica, rilevando come la stessa sia stata considerata, sotto profili distinti, tanto tra le proposte innovative quanto tra i criteri ambientali.

Sulla mancata esclusione, il Collegio esclude che la risoluzione consensuale integri l’illecito professionale: l’art. 98, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 36/2023 richiede la risoluzione per inadempimento o la condanna risarcitoria, e il comma 6 indica quali mezzi di prova la risoluzione per inadempimento (Cons. Stato n. 6997/2022). La delibera richiamata costituisce presa d’atto della decadenza dell’offerta per difficoltà economico-finanziarie, senza contestazione di inadempimento.

Infine, sull’asserita omessa valutazione individuale, il disciplinare non imponeva la verbalizzazione dei punteggi dei singoli commissari; i giudizi individuali sono assorbiti nella decisione collegiale (Cons. Stato n. 10738/2023, n. 5543/2024, n. 8122/2023; TAR Emilia-Romagna n. 839/2024). Il ricorso è respinto nel merito, assorbite le eccezioni preliminari, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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