Spese di ottemperanza liquidate in misura simbolica e illegittimità della loro riduzione (Cons. Stato n. 9054 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza mediante attribuzione di somme simboliche, inferiori ai minimi tariffari e lesive del decoro professionale, è illegittima e va riformata. Il giudice dell’appello, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ridetermina le spese in misura forfettaria conforme ai parametri del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Nelle controversie di secondo grado aventi ad oggetto esclusivamente il capo sulle spese, il valore della causa è limitato all’importo delle spese legali del primo grado. La motivazione può consistere nel rinvio integrale ai precedenti conformi, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. e dell’art. 74 c.p.a..

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella fascia stipendiale superiore, con condanna dell’amministrazione alla ricostruzione della carriera e al pagamento del differenziale retributivo. Proposto ricorso per ottemperanza, il TAR Campania lo accoglieva e liquidava le spese di lite in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

L’appellante impugna la sentenza unicamente nel capo relativo alle spese, deducendo la violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 2233, secondo comma, c.c., nonché dei minimi tariffari, e chiede la liquidazione in € 4.427,00. Il Ministero si costituisce, sostenendo la correttezza della somma liquidata e, in subordine, la sua rideterminazione in € 800,00.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua l’oggetto della controversia nella liquidazione eccessivamente esigua delle spese del giudizio di ottemperanza, disposta dal giudice di prime cure per l’esecuzione di una sentenza del Giudice del Lavoro. La questione concerne l’illegittimità della attribuzione di somme simboliche e lesive del decoro professionale.

Il Consiglio di Stato richiama i numerosi precedenti della Sezione in materia — tra cui le sentenze n. 3897 del 2025, n. 4426 del 2025, nn. 7621 e 7622 del 2025, nn. 7900 e 7916 del 2025 e nn. 8173 e 8177 del 2025 — le cui motivazioni intende integralmente richiamate. Il rinvio è consentito dall’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., che ammette la concisa esposizione dei motivi con rinvio ai precedenti cui il giudice intende conformarsi, e dall’art. 74 c.p.a. per le sentenze in forma semplificata.

La Corte sottolinea come la motivazione, anche sintetica, assolva alla funzione essenziale di fondamento di legittimità dell’azione giurisdizionale, quale strumento di controllo dell’iter logico del convincimento del giudice. Su queste basi, in ossequio all’obbligo di sintesi dell’art. 3, comma 2, c.p.a., la decisione richiama le pronunce conformi che hanno stimato legittima la liquidazione forfettaria di € 800,00 in fattispecie analoghe.

L’appello è pertanto accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese del giudizio di ottemperanza in primo grado sono liquidate in € 800,00, oltre spese generali, accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del grado di appello sono poste a carico del Ministero nella misura forfettaria di € 300,00, tenuto conto che il valore della controversia è limitato alle spese legali del primo grado, essendo stato impugnato solo il relativo capo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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