Rinuncia irrituale come sopravvenuta carenza di interesse ex art. 84, co. 4, cod. proc. amm. (TAR Basilicata n. 12 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dal solo difensore, in assenza di mandato ad hoc, è irrituale perché il potere di rinunciare al giudizio non è coperto dal mandato ad litem. Tuttavia, tale dichiarazione, pur non producendo l’effetto tipico della rinuncia, vale comunque quale manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della controversia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Il Fatto

La parte ricorrente aveva proposto ricorso per ottemperanza avverso una sentenza del Tribunale civile di Matera, chiedendo l’esecuzione del giudicato nei confronti del Ministero dell’interno. Nel corso del giudizio, il difensore della parte ricorrente depositava in atti una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal solo procuratore. La questione giungeva pertanto all’esame del collegio, chiamato a valutare la portata e gli effetti di tale dichiarazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata ha preliminarmente rilevato il carattere irrituale della dichiarazione di rinuncia, in quanto sottoscritta dal solo difensore in assenza di un mandato ad hoc rilasciato dalla parte. Il collegio ha precisato che il mandato ad litem non è sufficiente a consentire al procuratore di rinunciare al ricorso, essendo necessario un apposito mandato speciale che attribuisca tale specifico potere dispositivi.

Ciononostante, il giudice ha valorizzato la portata sostanziale della dichiarazione, ritenendo che essa esprimesse comunque una volontà inequivoca della parte di non proseguire nel giudizio. In tal senso, la dichiarazione è stata qualificata alla stregua di una manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, secondo la previsione dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.

Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile, senza necessità di esaminare il merito delle domande. Quanto alle spese di lite, il collegio ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, in ragione delle peculiarità della vicenda processuale e della natura della definizione del giudizio. La decisione è stata infine rimessa all’autorità amministrativa per l’esecuzione nei modi di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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