L’ottemperanza per il mancato pagamento della Carta del docente è ammissibile anche se il bonus è stato poi erogato (TAR Basilicata n. 562 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza ai sensi degli artt. 112-115 cod. proc. amm. è ammissibile quando sia decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 conv. in l. n. 30/1997. L’eventuale comunicazione, da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta possibilità di fruire del beneficio economico oggetto del giudicato non determina l’improcedibilità del ricorso se intervenuta successivamente alla sua proposizione, ostandovi il principio della soccombenza virtuale e la necessità di una pronuncia che regoli le spese. In caso di accoglimento, il giudice assegna all’Amministrazione un termine per provvedere e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
Con sentenza del giudice del lavoro, l’Amministrazione scolastica era stata condannata a corrispondere a un docente a tempo determinato l’importo annuale di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 (cd. Carta Elettronica del docente) per due anni scolastici, oltre interessi e spese. Il provvedimento, passato in giudicato, era stato notificato all’Amministrazione. A fronte del mancato pagamento, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la corresponsione delle somme. L’Amministrazione si è costituita eccependo l’avvenuto pagamento delle spese e comunicando che il docente avrebbe potuto fruire della piattaforma digitale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato l’ammissibilità del ricorso, verificata la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha riscontrato la fondatezza della domanda, poiché l’Amministrazione ha riconosciuto di non aver corrisposto la somma indicata nella sentenza azionata.
Quanto all’eccezione di improcedibilità sollevata dall’Amministrazione, fondata sulla comunicazione dell’avvenuta possibilità di fruire della piattaforma digitale, il Collegio l’ha respinta. Tale comunicazione, infatti, è successiva alla notifica del ricorso in ottemperanza e non può elidere l’interesse alla decisione, che resta funzionale anche alla regolazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
Il TAR ha quindi condannato l’Amministrazione al pagamento della sorte capitale, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, assegnando il termine di 60 giorni per provvedere. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, ponendo il relativo compenso a carico dell’Amministrazione. Le spese del giudizio sono state liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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