Grado di ottemperanza e Carta del docente: la mera attivazione di una piattaforma non prova l’adempimento (TAR Basilicata n. 535 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., l’Amministrazione non può eccepire l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso deducendo di aver predisposto una piattaforma digitale per la liquidazione delle somme dovute in esecuzione del giudicato, qualora non risulti che l’attivazione di tale strumento sia stata comunicata al creditore, il quale non ha quindi l’onere di utilizzarla per ottenere quanto riconosciuto. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è iniqua e va disposta in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo.

Il Fatto

Il ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Potenza (sentenza n. 708 del 15.10.2024) la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo di € 1.000,00 a titolo di Carta Elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Il beneficio, previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, era stato esteso ai supplenti annuali in forza dei principi affermati dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

A seguito del consolidamento del giudicato e dell’inutile decorso del termine dilatorio, l’interessato proponeva ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme e delle penalità di mora. Il Ministero si costituiva eccependo l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, deducendo di aver attivato la piattaforma digitale per la liquidazione del bonus.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, avendo l’interessato azionato il rimedio dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. La circostanza che l’Amministrazione avesse predisposto un portale per consentire ai beneficiari di richiedere la liquidazione non è stata considerata sufficiente a far venir meno l’interesse al ricorso.

La decisione si fonda su un dato di fatto dirimente: non risultava provato che il Ministero avesse comunicato al ricorrente la possibilità di fruire della piattaforma digitale. In assenza di tale comunicazione, l’inerzia dell’Amministrazione nell’adempimento spontaneo permane e non può essere sanata dalla mera esistenza di un canale telematico di cui il creditore non è stato messo a conoscenza.

Il Collegio ha quindi accolto la domanda, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario delegato, ponendo le relative spese a carico del Ministero.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il TAR ha ritenuto che la misura, parametrata agli interessi legali, non fosse iniqua e ne ha disposto la corresponsione dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino all’effettivo soddisfo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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