Silenzio inadempimento e rimborso automatico degli oneri istruttori in materia di VIA (TAR Basilicata n. 532 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di valutazione d’impatto ambientale è illegittimo quando i termini di cui all’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 siano decorsi senza che sia stato adottato il provvedimento finale. Il decorso del termine determina, altresì, il diritto del proponente al rimborso automatico del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006, senza che sia necessaria una valutazione di spettanza da parte dell’amministrazione. In caso di perdurante inerzia, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine stabilito, ex art. 117 cod. proc. amm..
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico della potenza complessiva di 60 MW, presentava istanza per il rilascio del provvedimento di VIA. La documentazione progettuale veniva pubblicata, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, in data 2 febbraio 2024. Ritenendo decorso il termine per provvedere senza che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della cultura avessero concluso il procedimento, la società proponeva ricorso avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo la condanna delle amministrazioni a definire il procedimento, anche tramite commissario ad acta, e il rimborso della metà degli oneri istruttori versati.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata, richiamato il quadro normativo di riferimento, ha ritenuto il ricorso fondato. I termini per la conclusione del procedimento di VIA, come disciplinati dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, risultano spirati, essendo decorsi invano centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione avvenuta il 2 febbraio 2024, oltre ai successivi trenta giorni per l’adozione del provvedimento finale da parte dell’amministrazione.
La circostanza che il ricorso sia stato notificato prima della formale scadenza del termine non ne inficia la tempestività, atteso che il giudizio avverso il silenzio può essere proposto anche prima della scadenza del termine per provvedere, qualora l’inerzia sia già manifesta.
Con riguardo alla domanda di rimborso, il Collegio ha accolto la richiesta, evidenziando come l’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006 preveda il rimborso automatico del cinquantà per cento dei diritti di istruttoria nel caso di mancato rispetto dei termini procedimentali. L’avvenuto versamento di tali oneri è stato documentato dalla ricorrente, mentre l’inerzia delle amministrazioni è rimasta incontestata.
Il Tribunale ha, pertanto, ordinato al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero della cultura di provvedere espressamente sull’istanza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, e ha condannato il primo al pagamento in favore della società della metà degli oneri istruttori versati, pari a € 17.760,83, oltre alla rifusione delle spese di lite. La decisione è stata trasmessa alla Corte dei conti a norma dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241/1990.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.