Non ammissione per grave insufficienza: la verifica spetta alla docente ma il giudizio finale al Consiglio di Classe (TAR Basilicata n. 113 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di scrutinio finale nella scuola secondaria, la verifica dell’avvenuto recupero delle insufficienze è condotta dal docente della disciplina, ai sensi dell’art. 8, comma 2, dell’Ordinanza ministeriale n. 92 del 5.11.2007, mentre il giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva spetta al Consiglio di Classe. Tale giudizio, ove corredato da motivazione non affetta da irragionevolezza, abnormità o travisamento, resiste alle censure di legittimità. La circostanza che la verifica finale sia stata svolta dalla sola docente non comporta illegittimità, atteso che la deliberazione conclusiva rimane comunque espressione dell’organo collegiale competente.
Il Fatto
La ricorrente, studentessa di un istituto scolastico, impugnava la deliberazione di non ammissione alla classe successiva, adottata all’esito del secondo scrutinio finale tenutosi in data 29.8.2025. Il percorso che aveva condotto alla non ammissione era iniziato con lo scrutinio di giugno, nel quale il Consiglio di Classe aveva disposto la sospensione del giudizio per la disciplina matematica, attivando il previsto processo di recupero. All’esito delle prove suppletive, la studentessa riportava ancora una grave insufficienza, che aveva determinato la deliberazione definitiva di non ammissione. Nel ricorso erano censurati numerosi atti, tra cui i risultati di fine anno, i verbali degli scrutini, la pagella, le verifiche scritte e orali e le griglie di valutazione, nonché il rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela. La ricorrente proponeva altresì domanda di risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, in sede di esame della domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto il ricorso infondato alla luce del fumus boni iuris. Il giudizio di non ammissione, ad un sommario esame, risultava fondato su un’oggettiva evidenza: la grave insufficienza in matematica emersa all’esito del processo di recupero attivato dall’Istituto in favore della studentessa. Secondo il Collegio, tale evidenza non era persuasivamente inficiata dalle censure dedotte dalla ricorrente.
Il primo profilo di censura riguardava lo svolgimento della verifica finale da parte della sola docente della disciplina. Sul punto, il Tar ha osservato che l’attività di verifica è condotta dal docente ai sensi dell’art. 8, comma 2, dell’Ordinanza ministeriale n. 92 del 5.11.2007, il quale demanda al Consiglio di Classe il successivo giudizio di ammissione o non ammissione. La scelta di affidare la verifica al docente della materia non è pertanto sintomo di illegittimità, poiché la valutazione conclusiva resta pur sempre rimessa all’organo collegiale, unico competente a deliberare l’esito finale.
Il secondo profilo concerneva la motivazione del giudizio di non ammissione. Il Collegio ha ritenuto che la deliberazione impugnata fosse corredata da adeguata motivazione, prima facie esente dai vizi tipici che possono inficiare le valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione: irragionevolezza, abnormità e travisamento dei fatti. In assenza di tali profili, il sindacato del giudice amministrativo non può spingersi a sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione scolastica, che gode di discrezionalità tecnica nella valutazione degli apprendimenti.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta. In ragione della natura degli interessi trattati e della complessità della vicenda, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite della fase cautelare.
Nota della Redazione
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