Silenzio inadempimento sulla VIA e rimborso del 50% dei diritti istruttori (TAR Basilicata n. 524/2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) nei termini di cui agli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 152/2006, per i progetti ricompresi nel PNRR, integra un’ipotesi di silenzio inadempimento, la cui illegittimità può essere fatta valere ai sensi degli artt. 31, co. 1, 2 e 3, e 117 cod. proc. amm. La disciplina sulla priorità di trattazione di cui all’art. 8, co. 1-ter, del D.lgs. n. 152/2006, introdotta dall’art. 1 della L. n. 191/2024, non pregiudica il rispetto dei termini procedimentali previsti per i progetti PNRR. La violazione dei termini per la conclusione del procedimento di VIA comporta, ai sensi dell’art. 25, co. 2-ter, del D.lgs. n. 152/2006, l’obbligo per l’Amministrazione procedente di rimborsare al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria versati.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nel settore delle energie rinnovabili, impugnava il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero della Cultura sull’istanza di VIA presentata per la realizzazione di un impianto eolico nei Comuni di Acerenza e Oppido Lucano. L’istanza, presentata il 9/9/2024, era stata dichiarata procedibile il 30/9/2024, ma, nonostante le integrazioni documentali fornite a seguito di una richiesta istruttoria del Ministero della Cultura, l’Amministrazione non aveva concluso il procedimento nel termine previsto.

La società, dopo aver diffidato l’Amministrazione, adiva il TAR Basilicata chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna a concludere il procedimento, nonché il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati, ai sensi dell’art. 25, co. 2-ter, del D.lgs. n. 152/2006.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente qualificato il progetto come rientrante tra quelli “compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” di cui all’art. 8, co. 2-bis, del D.lgs. n. 152/2006. Ha quindi ricostruito la scansione procedimentale vincolata per tali progetti, rilevando che il termine finale per la conclusione del procedimento era spirato il 10/6/2025.

Il Collegio ha evidenziato che l’Amministrazione non aveva solo omesso di concludere il procedimento, ma aveva anche depositato in giudizio un parere del Ministero della Cultura di carattere “soprassessorio”, inidoneo a definire l’iter, ulteriormente confermando l’illegittimità dell’inerzia. Ha, inoltre, precisato che la mancata espressione dei pareri endoprocedimentali nei termini non esonera il Ministero competente dall’obbligo di pronunciarsi espressamente.

Quanto all’applicazione della L. n. 191/2024, che ha introdotto una disciplina sulla priorità di trattazione dei procedimenti VIA, il TAR ha chiarito che tale normativa, per espressa previsione, non pregiudica il rispetto dei termini per i progetti PNRR. Il silenzio serbato dall’Amministrazione è stato, pertanto, ritenuto illegittimo in quanto configura un illecito permanente che perdura fino alla proposizione del ricorso giurisdizionale.

Il TAR ha, conseguentemente, condannato il Ministero dell’Ambiente a concludere il procedimento entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza, nominando sin d’ora un commissario ad acta (il Prefetto di Roma) per l’ipotesi di perdurante inadempimento. Ha, infine, accolto la domanda di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, quantificati in euro 15.464,78, a fronte della mancata osservanza dei termini procedimentali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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