Guardia zoofila, è sufficiente una prognosi sfavorevole sulla buona condotta (TAR Calabria n. 1572 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia, il rilascio della nomina a guardia particolare giurata è subordinato a una valutazione ampiamente discrezionale della Prefettura, finalizzata alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Detta valutazione, che concerne il requisito della buona condotta di cui all’art. 138 R.D. n. 773/1931, non richiede un accertamento di vera e propria pericolosità sociale, essendo sufficiente un giudizio probabilistico di inaffidabilità del soggetto, fondato su circostanze anche solo indiziarie e su condotte non penalmente rilevanti. Il provvedimento di diniego può essere motivato per relationem mediante il richiamo alla nota informativa dell’autorità di polizia, senza necessità di integrale trascrizione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Catanzaro aveva negato la sua nomina a guardia particolare giurata zoofila per carenza dei requisiti soggettivi, deducendo la nullità dell’atto per difetto di un elemento essenziale e la carenza di motivazione e di istruttoria. Il ricorrente chiedeva altresì il risarcimento dei danni. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure proposte. In primo luogo, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, rammentando che il conferimento delle funzioni di guardia particolare giurata è subordinato a un’autorizzazione del Prefetto, il quale deve verificare che l’interessato sia persona di buona condotta, requisito rimodulato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 311/1996 che ha dichiarato illegittima la previsione della condotta “ottima”.
La pronuncia ha chiarito che il diniego può essere legittimamente fondato su un giudizio probabilistico di inaffidabilità del richiedente, basato su circostanze indiziarie, senza che sia necessario un previo accertamento in sede penale. La valutazione della Prefettura, in quanto finalizzata alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, gode di un’ampia discrezionalità, che deve essere esercitata con particolare scrupolo stante la possibilità per la guardia giurata di portare armi. In tale ottica, possono assumere rilievo anche condotte non penalmente rilevanti e la mera frequentazione di soggetti controindicati.
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto la prognosi sfavorevole della Prefettura ragionevole e coerente, in quanto basata sugli esiti delle emergenze documentali e sulla nota informativa della Questura, dalla quale risultava che il ricorrente era stato più volte identificato in compagnia di soggetti indagati per gravi reati. Il TAR ha infine precisato che il richiamo per relationem alla nota informativa integra validamente la motivazione del provvedimento e che la sentenza di assoluzione per una diversa vicenda non assume rilievo dirimente. La domanda risarcitoria è stata conseguentemente respinta per difetto del presupposto dell’illegittimità dell’azione amministrativa.
Nota della Redazione
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