Omessa comunicazione della condanna penale al superiore gerarchico e procedimento disciplinare (TAR Calabria n. 1420 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa informazione all’Amministrazione di appartenenza e ai superiori gerarchici di una condanna penale riportata dal dipendente integra un autonomo illecito disciplinare, a prescindere dalla circostanza che l’Autorità giudiziaria abbia o meno provveduto alle comunicazioni di rito ai sensi dell’art. 129 disp. att. cod. proc. pen. Tale illecito è ascrivibile alla fattispecie residuale di cui all’art. 4, n. 18, d.P.R. 737/1981, per il comportamento non conforme al decoro delle funzioni. Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 9, comma 6, d.P.R. 737/1981, non si applica all’azione disciplinare per la mancata comunicazione della sentenza, attenendo alla diversa ipotesi della sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale. La contestazione degli addebiti, ai sensi dell’art. 103 d.P.R. 3/1957, non è soggetta a un termine perentorio, ma a una regola di ragionevole prontezza e tempestività, da valutarsi in relazione alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti preliminari.
Il Fatto
Una funzionaria della Polizia di Stato, con la qualifica di Commissario capo, impugnava il provvedimento disciplinare con cui l’Amministrazione le aveva contestato l’omessa informazione ai superiori circa una condanna penale divenuta definitiva per il reato di falso, di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002. La dipendente, che aveva ottenuto l’ammissione al gratuito patrocinio sulla base di una certificazione ISEE errata, era stata condannata in primo grado e in appello, ma non aveva mai formalmente informato la Questura di appartenenza. L’Amministrazione era venuta a conoscenza della sentenza solo a seguito di accertamenti svolti in occasione di un concorso interno per familiari della ricorrente. Nel ricorso, la dipendente lamentava il difetto di contraddittorio, l’irragionevolezza della sanzione e, in particolare, la violazione del termine di 120 giorni previsto dall’art. 9, comma 6, d.P.R. 737/1981, per l’avvio del procedimento disciplinare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento disciplinare. In primo luogo, il collegio ha escluso il dedotto difetto di contraddittorio, rilevando che la ricorrente aveva avuto la possibilità di presentare memorie difensive e di accedere agli atti, senza avvalersi della facoltà di presentare una ulteriore memoria.
Sul merito della contestazione, il tribunale ha chiarito che l’illecito addebitato non riguardava il fatto penalmente rilevante, ma la violazione degli artt. 13 e 14 del d.P.R. 782/1985, che impongono al personale un comportamento improntato alla massima correttezza e il dovere di informare i superiori di eventuali procedimenti o condanne. L’Amministrazione non era a conoscenza della condanna, essendo emersa solo casualmente da accertamenti relativi a un familiare della dipendente. L’onere di informazione gravava, infatti, sulla stessa ricorrente, senza che potesse rilevare l’eventuale inerzia dell’Autorità giudiziaria nelle comunicazioni previste dall’art. 129 disp. att. cod. proc. pen.
Quanto alla dedotta violazione del termine di cui all’art. 9, comma 6, d.P.R. 737/1981, il TAR ha precisato che tale disposizione disciplina la sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale e non è applicabile alla fattispecie in esame. Il procedimento disciplinare per l’omessa comunicazione è soggetto alla regola di tempestività di cui all’art. 103 d.P.R. 3/1957, che non impone un termine perentorio, ma una valutazione caso per caso della ragionevole prontezza della contestazione, in relazione alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti preliminari, come già chiarito dalla giurisprudenza (T.A.R. Toscana, sez. I, 31/01/2024, n. 127).
Il tribunale ha infine ritenuto la motivazione del provvedimento adeguata e coerente, rigettando la domanda risarcitoria per la carenza degli elementi costitutivi dell’illecito di cui all’art. 2043 c.c., con richiamo all’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 19 e 20 del 2021). Le spese di lite sono state compensate, attesa la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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