Accesso difensivo e cartolarizzazione: il credito ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002 legittima l’ostensione anche dopo la cessione in blocco (TAR Calabria n. 586 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sull’accesso ai documenti amministrativi, la verifica della legittimazione dell’istante deve essere condotta in astratto, prescindendo dalla fondatezza della pretesa sostanziale sottostante e dall’utilità concreta del documento nel giudizio di merito. La società cessionaria in blocco, ex L. n. 130/1999, di crediti per il ritardato pagamento di fatture verso una pubblica amministrazione, ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002, è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), L. n. 241/1990.
Il Fatto
Una società, cessionaria ex L. n. 130/1999 dei crediti vantati da una banca nei confronti di un’Azienda Sanitaria Provinciale per il ritardato pagamento di forniture (cd. indennità forfettaria ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002), presentava istanza di accesso per ottenere i mandati di pagamento relativi alle fatture oggetto della cessione. La richiesta, motivata con l’esigenza di verificare il ritardo del debitore e il conseguente credito, restava senza riscontro, formandosi il silenzio-rifiuto. Il giudice amministrativo era adito per l’accertamento del diritto di accesso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, respinge le eccezioni preliminari dell’amministrazione, che negava la legittimazione della ricorrente per la mancata prova della titolarità dei crediti e per l’intervenuta declaratoria di inammissibilità di una richiesta istruttoria nel parallelo giudizio civile. Il Collegio precisa che la situazione giuridica legittimante l’accesso è autonoma rispetto al merito della pretesa creditoria: la verifica dell’interesse all’accesso non può essere condizionata dall’esito del giudizio di cognizione, né le statuizioni istruttorie di quel giudizio possono far venire meno l’interesse all’ostensione, che può servire anche per gradi di giudizio successivi o autonome iniziative.
Quanto alla prova della titolarità della situazione legittimante, la Corte la ritiene comprovata dalla documentazione versata in atti, ivi inclusi il contratto di cessione e l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Viene inoltre richiamato il principio, consolidato anche in seno alla Sezione, secondo cui nel cd. accesso difensivo la valutazione dell’esigenza prospettata e della pertinenza del documento deve essere effettuata in astratto, senza sindacare la fondatezza o l’ammissibilità della domanda giudiziale che l’interessato potrebbe proporre (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1450 del 2022).
Il Collegio esclude altresì il carattere “massivo” dell’istanza, evidenziando come il limite della massività sia stato elaborato con riguardo all’accesso civico ex d.lgs. n. 33/2013, caratterizzato da una legittimazione diffusa. Nell’accesso documentale, invece, la rilevanza numerica dei documenti (nella specie, mandati relativi a migliaia di fatture) non è di per sé indice di massività, potendo semmai orientare le modalità di esercizio del diritto, consentendo un accesso in più soluzioni.
La sentenza accoglie il ricorso, accerta il diritto della società a prendere visione ed estrarre copia dei mandati di pagamento e ordina all’Azienda Sanitaria di consentire l’accesso nel termine di trenta giorni, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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