Deposito con altezza inferiore al minimo igienico-sanitario: illegittimo l’uso in assenza di autorizzazione in deroga (TAR Campania n. 5049 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione all’uso lavorativo di locali con altezza inferiore al minimo, rilasciata ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 81/2008, riguarda esclusivamente le aree con postazioni di lavoro continuativo e non esclude né sostituisce le altre autorizzazioni richieste dalla normativa igienico-sanitaria. Il locale adibito a deposito alimentare, pertanto, deve comunque rispettare i requisiti minimi di altezza previsti dal D.M. Sanità 5 luglio 1975. Il relativo accertamento e la conseguente sospensione dell’attività rientrano nella competenza dell’UOSD Prevenzione Collettiva, non essendo necessaria la deroga ex art. 63 cit. in assenza di lavoratori. L’eventuale incompetenza relativa non determina l’annullamento del provvedimento, trattandosi di attività vincolata ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990, applicabile anche al mancato preavviso ex art. 10-bis. La deroga di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n. 76/2020 opera solo per immobili “legittimamente preesistenti”, il cui onere probatorio grava sul ricorrente.

Il Fatto

La società, gestrice di un’attività di ristorazione, impugnava la nota con cui la ASL confermava la sospensione dell’attività per il piano S1, oltre agli atti presupposti e connessi, chiedendo il risarcimento del danno. La contestazione riguardava l’utilizzo di un locale deposito alimentare con altezza di 2 metri, inferiore al minimo di 2,70 metri previsto dal D.M. 5 luglio 1975.

La società sosteneva che il locale, non essendo destinato alla presenza continuativa di lavoratori, non necessitasse di alcuna autorizzazione in deroga e che la sospensione fosse stata adottata da un ufficio incompetente, in contrasto con il precedente rilascio dell’autorizzazione per la sala di somministrazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento di sospensione. La nota del Responsabile UOSD Lavoro, richiamata dalla ricorrente, si limitava a precisare che l’area deposito e l’area soppalco non rientravano nella deroga ex art. 63 d.lgs. n. 81/2008, ma non escludeva l’applicazione dei requisiti minimi del D.M. 5 luglio 1975. Inoltre, la stessa autorizzazione del 22 gennaio 2025 conteneva una clausola espressa che la configurava come atto non sostitutivo delle altre autorizzazioni previste per l’attività.

Quanto alla dedotta incompetenza, il Collegio ha chiarito che la verifica del rispetto dei requisiti igienico-sanitari appartiene alla UOSD Prevenzione Collettiva, competente ad adottare la sospensione. L’eventuale competenza dell’UOSD Lavoro sarebbe stata configurabile solo per il rilascio della deroga, non per il controllo sull’uso del locale. In ogni caso, l’incompetenza relativa non avrebbe condotto all’annullamento, in applicazione dell’art. 21-octies legge n. 241/1990, trattandosi di attività vincolata e di vizio dell’organizzazione interna alla stessa Azienda sanitaria.

Il TAR ha altresì escluso l’applicabilità della deroga di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n. 76/2020, che presuppone immobili “legittimamente preesistenti”. La società non ha fornito la prova della legittimità del locale secondo la normativa vigente all’epoca della sua realizzazione, onere che su di essa gravava. I verbali di accertamento, redatti da pubblici ufficiali, sono stati ritenuti assistiti da fede privilegiata, non essendo stata proposta querela di falso.

Infine, la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla violazione delle garanzie partecipative: il provvedimento impugnato non revocava l’autorizzazione ma contestava l’uso del locale per motivi igienico-sanitari, e la natura vincolata dell’atto esimeva dall’invio del preavviso ex art. 10-bis.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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