Demolizione del cancello in edilizia libera e necessaria valutazione paesaggistica (TAR Campania n. 5023 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di un cancello carrabile a delimitazione della proprietà privata costituisce intervento di edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-ter), del d.P.R. n. 380/2001, come attività di finitura degli spazi esterni, e non è soggetta al rilascio di alcun titolo edilizio. L’opera può, tuttavia, assumere rilevanza paesaggistica, sicché l’amministrazione, prima di irrogare la sanzione demolitoria, deve specificamente valutare se l’installazione sia stata eseguita nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture dell’edificato preesistente; solo in caso di responso negativo sussiste l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al punto B.21 dell’Allegato B al d.P.R. n. 31/2017. È, infine, inammissibile l’integrazione postuma della motivazione dell’atto amministrativo effettuata in sede di giudizio mediante atti processuali o scritti difensivi.
Il Fatto
Al condominio ricorrente è stato contestato, in assenza di titolo abilitativo edilizio e paesaggistico, l’installazione di un cancello carrabile in ferro presso il fabbricato condominiale. L’amministrazione comunale ha pertanto irrogato la sanzione demolitoria ai sensi dell’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 con ordinanza dirigenziale. Il condominio ha impugnato il provvedimento deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando in particolare l’inappropriatezza della sanzione demolitoria sia sotto il profilo edilizio sia sotto quello paesaggistico.
La relazione tecnica richiamata dall’ordinanza dava conto dell’avvenuta realizzazione del manufatto, precisando che i rilievi storici effettuati non attestavano la presenza anteriore del cancello.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente chiarito che l’ordinanza impugnata concerne esclusivamente l’installazione del cancello carrabile e non anche la pavimentazione dell’area cortilizia, come invece prospettato in ricorso. Ha quindi ritenuto fondate le censure relative all’inappropriatezza della sanzione demolitoria, osservando che l’installazione di cancelli per delimitare la proprietà privata è ricompresa nell’ambito dell’edilizia libera di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-ter), del d.P.R. n. 380/2001, non essendo soggetta al rilascio di alcun titolo edilizio.
Quanto al profilo paesaggistico, la Corte ha rilevato che l’amministrazione non aveva specificamente accertato se l’intervento avesse comportato una alterazione dello stato dei luoghi o dell’aspetto esteriore dell’edificio e dell’area, così da rendere necessaria la previa autorizzazione. Richiamato il contenuto del punto B.21 dell’Allegato B al d.P.R. n. 31/2017, il Giudice ha precisato che il cancello è sottratto all’autorizzazione paesaggistica qualora sia apposto rispettando le caratteristiche delle finiture esistenti, mentre è soggetto alla autorizzazione paesaggistica semplificata solo in caso di difformità. Ha quindi annullato l’ordinanza per violazione dell’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 e per eccesso di potere da difetto di istruttoria, assorbendo le ulteriori censure.
La Corte ha infine disatteso le eccezioni della difesa comunale circa la natura di nuova costruzione dell’opera per la presenza di plinti di ancoraggio in cemento armato e la necessità di autorizzazione sismica, rilevando che la documentazione fotografica sconfessava l’esistenza dei plinti e che la seconda contestazione costituiva inammissibile integrazione postuma della motivazione.
Nota della Redazione
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