Ottemperanza per retribuzione professionale docenti: configurabilità dell’inottemperanza e astreintes (TAR Campania n. 4999 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., la mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione, di una sentenza passata in giudicato entro il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, integra gli estremi dell’inottemperanza, attualizzando l’obbligo del giudice di ordinare l’esecuzione. La penalità di mora (astreintes), di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria e, pertanto, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, cessando all’atto dell’eventuale insediamento del commissario ad acta o al giorno del soddisfo, se anteriore.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato (c.d. supplenze brevi e saltuarie), aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docenti per l’anno scolastico 2019/20. La sentenza, divenuta cosa giudicata, era stata notificata all’Amministrazione presso la sua sede. Decorso inutilmente il termine previsto dalla legge per provvedere, la ricorrente ha adito il TAR Campania con il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la sussistenza di tutti i presupposti per l’azione di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. In particolare, è stato valorizzato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, decorrente dalla notifica della sentenza al Ministero. L’inadempimento ha quindi legittimato l’ordine all’Amministrazione di provvedere alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo.
Il TAR ha accolto anche la richiesta di fissazione della penalità di mora, non ravvisando valide ragioni ostative. Il Collegio ha parametrato l’importo all’interesse legale sulla somma dovuta, richiamando il nuovo testo dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Quanto alla decorrenza, ha precisato che le astreintes, avendo funzione sollecitatoria e non risarcitoria, non possono decorrere da un momento anteriore alla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV) del MIM, con facoltà di delega, che provvederà all’esecuzione su istanza della parte ricorrente, a carico e spese dell’Amministrazione. È stato altresì determinato il compenso per l’eventuale funzione commissariale e le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.