Decadenza accertativa dell’autorizzazione commerciale per abusività edilizia del sito (TAR Campania n. 5047 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione comunale inibisce la prosecuzione di un’attività commerciale, a seguito del diniego definitivo dell’istanza di condono edilizio e dell’accertata abusività delle opere che costituiscono l’impianto, non costituisce un atto di ritiro ma una decadenza accertativa, espressione di una potestà pubblicistica di carattere sanzionatorio-ripristinatorio correlata all’accertamento dell’inosservanza degli obblighi gravanti sul destinatario. Ne consegue che non trovano applicazione i presupposti di cui all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. Il legittimo esercizio dell’attività commerciale è ancorato alla perdurante regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere, con conseguente potere-dovere dell’autorità di inibire l’attività esercitata in siti abusivi. La revoca della licenza fiscale, adottata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quale atto consequenziale e dovuto alla cessazione del titolo autorizzatorio comunale, è legittima in quanto priva di autonomo fondamento e non richiede una distinta istruttoria.
Il Fatto
Una società operante nel settore della distribuzione di carburanti, titolare di un’autorizzazione rilasciata nel 1963 per un impianto sito in un comune campano, e la società gestrice dell’impianto, hanno impugnato la revoca dell’autorizzazione all’esercizio disposta dal Comune, nonché la conseguente revoca della licenza fiscale adottata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il provvedimento comunale era stato adottato all’esito del diniego dell’istanza di condono edilizio presentata nel 1986 e riguardante un chiosco, una pensilina di copertura e le pedane di erogazione del carburante, ritenute opere essenziali allo svolgimento dell’attività e realizzate in assenza di titolo abilitativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente qualificato la natura del provvedimento impugnato, esercitando il potere di attribuire all’atto il corretto nomen iuris in base al principio iura novit curia richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di qualificazione giuridica dell’azione. Ha quindi escluso che la revoca dell’autorizzazione commerciale costituisse un’ipotesi di ritiro dell’atto, riconducibile alle categorie della revoca o dell’annullamento d’ufficio, configurandosi invece come una decadenza accertativa.
Tale qualificazione si fonda sulla circostanza che, successivamente al rilascio del titolo del 1963, erano state realizzate opere abusive – chiosco, pensilina e pedane – oggetto di una istanza di condono poi denegata in via definitiva. La decadenza accertativa si colloca nell’ambito di una potestà di carattere sanzionatorio-ripristinatorio, finalizzata a salvaguardare il medesimo interesse pubblico di settore, e consiste nell’apprezzamento del comportamento del destinatario durante lo svolgimento del rapporto. Ne deriva l’infondatezza delle censure fondate sulla violazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990.
Quanto al merito, il Tribunale ha ritenuto che gli abusi edilizi contestati – chiosco operativo, pensilina e pedane – fossero essenziali allo svolgimento dell’attività di distribuzione di carburanti, contrariamente alla tesi delle ricorrenti che li qualificavano come opere minimali. La produzione di una SCIA e di una CILA concernenti il solo chiosco non è stata ritenuta rilevante, in quanto dichiarate improcedibili e comunque riferite esclusivamente a una delle opere abusive, così come la manifestazione di volontà di eliminare il chiosco, espressa dopo la scadenza del termine procedimentale e comunque prima dell’adozione del provvedimento. Il Collegio ha precisato che la legittimità dell’atto va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione e che le iniziative successive non possono incidere su tale valutazione.
In relazione alla dedotta contraddittorietà del comportamento dell’amministrazione, il Tribunale ha chiarito che la nota del Segretario Generale, intervenuta nella stessa data di adozione del provvedimento, non aveva affermato l’illegittimità della revoca ma aveva rappresentato la possibilità di risolvere la questione solo attraverso l’eliminazione delle difformità e la successiva presentazione di una nuova istanza. Quanto alla revoca della licenza fiscale, il Collegio ne ha affermato la legittimità in quanto atto consequenziale e dovuto, essendo venuto meno il presupposto autorizzativo di competenza comunale, con conseguente infondatezza anche delle censure relative alla carenza di autonoma istruttoria.
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Nota della Redazione
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