Impianto fotovoltaico con cavidotto in riserva: VIA unitaria sull’intero progetto (Cons. Stato n. 5641 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della valutazione di impatto ambientale il progetto non può essere frazionato in parti che, singolarmente considerate, non sarebbero soggette a valutazione. Un impianto fotovoltaico comprensivo del cavidotto interrato di connessione, che ricade anche parzialmente in area naturale protetta, integra un progetto unitario ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006, riconducibile all’Allegato IV alla Parte Seconda del medesimo decreto tra gli impianti industriali non termici per la produzione di energia. È irrilevante la distinzione tra impianto di produzione e impianto di connessione desumibile dal TICA o dalla disciplina incentivante, perché dettata a fini diversi. Attribuire al proponente o all’amministrazione la scelta delle opere da sottoporre a VIA elude l’obiettivo della direttiva e spetta invece al legislatore.
Il Fatto
Una società ha presentato al Comune di Brindisi, il 15 marzo 2023, istanza di Procedura Abilitativa Semplificata ex art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 per realizzare un impianto fotovoltaico a terra di potenza nominale pari a 7.236 kWp. Il Comune ha indetto la conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 241/1990.
La Provincia ha rilevato che il progetto andava sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA, per la vicinanza a impianti fotovoltaici esistenti e per la riduzione delle soglie dimensionali, e il Comune ha sospeso la conferenza. La società ha impugnato dinanzi al TAR Puglia le note provinciali, la sospensione comunale e il parere di ARPA Puglia. Nel corso del giudizio la Provincia ha aggiunto che il cavidotto di connessione ricade in una Riserva Naturale Regionale Orientata, con conseguente assoggettamento a VIA; la società ha proposto motivi aggiunti. Il TAR, con sentenza n. 11/2025, ha accolto il ricorso principale e respinto i motivi aggiunti. La società ha appellato la parte sfavorevole.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. La norma applicabile è l’art. 6, comma 7, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006: la VIA è effettuata per i progetti degli allegati II-bis e IV che ricadono, anche parzialmente, in aree naturali protette o in siti della rete Natura 2000. L’istanza riguarda un impianto fotovoltaico, riconducibile all’Allegato IV tra gli impianti industriali non termici per la produzione di energia.
La tesi dell’appellante si fonda sulla scindibilità dell’intervento: il cavidotto interrato, attraversando la riserva, sarebbe un’opera distinta. La Corte osserva che è stata presentata una sola istanza, conformemente alla necessità di valutare gli effetti sull’ambiente delle opere progettate nella loro integralità.
La nozione di progetto, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. g), del codice dell’ambiente, comprende l’insieme delle opere e degli interventi sull’ambiente naturale. La lett. l) definisce modifica la variazione di un progetto approvato che possa produrre effetti sull’ambiente. La frammentazione contrasta con la direttiva VIA e con la costante giurisprudenza europea, secondo cui l’obiettivo non può essere eluso mediante il frazionamento del progetto.
La Corte richiama la Corte di Giustizia UE, cause C-201/02, C-2/07, C-275/09, C-411/17 e C-110/20, su remissione del Cons. Stato, Sez. IV, n. 1154 del 2020, e la Cons. Stato, Sez. IV, n. 1167 del 2025: la scelta dei progetti da sottoporre a valutazione spetta al legislatore, non al proponente né all’amministrazione. L’unico criterio pertinente è il rischio di impatto ambientale, da valutare complessivamente.
Ne segue l’irrilevanza della distinzione tra impianto di produzione e impianto di connessione contenuta nel TICA e nei decreti incentivanti, dettata a fini diversi. Parimenti irrilevante è che l’Allegato II-bis sottoponga a VIA solo gli elettrodotti aerei esterni: il progetto da valutare non è un elettrodotto, ma un impianto fotovoltaico completo di cavidotto. Inconferente anche l’esclusione dall’autorizzazione paesaggistica ex Allegato A, punto A.15, del d.P.R. n. 31/2017, trattandosi di procedimento distinto. La società appellante è condannata alle spese del grado, liquidate in euro 6.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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