Contributi Covid alle strutture private accreditate: spetta al giudice ordinario la giurisdizione sui ristori (TAR Emilia-Romagna n. 1400 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi, sovvenzioni e ristori previsti dalla legge a favore delle strutture private accreditate che hanno sospeso l’attività ordinaria durante l’emergenza Covid-19, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il riparto va attuato sulla base della natura della situazione soggettiva azionata: ove il finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge e all’amministrazione sia demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione, la posizione del privato assume consistenza di diritto soggettivo. Tale principio si applica anche alla controversia sull’annullamento d’ufficio dell’atto di riconoscimento dei ristori, atteso che il provvedimento impugnato incide su una pretesa già consolidatasi in capo al privato.
Il Fatto
La società ricorrente, struttura privata accreditata, aveva aderito all’accordo quadro sottoscritto il 20 marzo 2020 tra la Regione Emilia-Romagna e l’AIOP, recepito con DGR 344/2020, che prevedeva la messa a disposizione di posti letto Covid con contestuale interruzione dell’attività ordinaria e divieto di ricorso alla Cassa Integrazione, con riconoscimento di acconti mensili commisurati all’80% della differenza tra attività effettivamente svolta e fatturato medio del 2019.
Con la successiva DGR 2133/2024 la Regione aveva riconosciuto due misure: l’indennità di funzione ex art. 4, commi 1-3, del DL 34/2020 e un ristoro specifico limitato alla sola attività intra-regione. Con delibera n. 1503 del 22 settembre 2025, la Giunta regionale ha disposto l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 della citata delibera, per violazione dei limiti di spesa e per mancata copertura finanziaria. La ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo plurimi vizi di legittimità e chiedendo il risarcimento dei danni, mentre la Regione ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevata anche d’ufficio in udienza. Ha ritenuto che la controversia riguardi la materia della concessione e revoca di contributi pubblici, per la quale non è prevista alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, diversamente da quanto sostenuto dalla Regione, che invocava la giurisdizione esclusiva in materia di concessione di pubblici servizi di cui all’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamando le Sezioni Unite n. 15404 del 2024, il TAR ha evidenziato che, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei presupposti, senza alcun potere discrezionale di apprezzamento del beneficio. Tale principio si fonda sul consolidato orientamento per cui, in assenza di giurisdizione esclusiva, il riparto segue il generale criterio della natura della situazione soggettiva azionata.
Nel caso di specie, la disciplina statale di cui all’art. 4, comma 5-bis, del DL 34/2020 ha attribuito alle Regioni il potere di riconoscere alle strutture accreditate un contributo a ristoro dei costi fissi, in misura massima predeterminata pari al 90% del budget, mentre la deliberazione regionale ha riconosciuto il diritto alla sovvenzione secondo criteri del tutto oggettivi di quantificazione (riduzione del fatturato e costo del lavoro), senza alcuna spendita di discrezionalità da parte dell’amministrazione. La spettanza del pagamento assume pertanto consistenza di diritto soggettivo.
Il Collegio non ha ravvisato ragioni per discostarsi dal dictum delle Sezioni Unite, considerata l’evidente analogia con il caso di specie, e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, ricorrendo giusti motivi.
Nota della Redazione
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