Assegnazione temporanea Polizia di Stato: la discrezionalità dell’Amministrazione non è sindacabile in sede cautelare se non illogica (TAR Emilia-Romagna n. 252 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assegnazione temporanea del dipendente della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, la scelta dell’Amministrazione costituisce esercizio di ampia discrezionalità, sindacabile in sede giurisdizionale solo ove risulti manifestamente illogica o erronea. Detta discrezionalità va valutata tenendo conto che l’attività della Polizia di Stato è funzionale alla difesa della Patria e della collettività, valori non inferiori a quelli tutelati dall’istituto richiesto. In sede cautelare, la domanda di sospensione va respinta qualora la ricorrente non dimostri l’assoluta impossibilità o l’estrema gravosità degli spostamenti periodici verso l’abitazione del nucleo familiare, e quando il minore, per la sua tenera età, non abbia ancora compiuto i due anni, residuando il tempo per fruire del beneficio.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente della Polizia di Stato, presentava istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, al fine di assistere il figlio minore residente con il nucleo familiare in Puglia. Il Ministero dell’Interno, dopo il parere contrario del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale e il preavviso di rigetto, definitivamente respingeva l’istanza con provvedimento del 15 giugno 2026.

La ricorrente impugnava il diniego, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia, deducendo la violazione dei presupposti di legge e l’erroneità della valutazione dell’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR, pur impregiudicata ogni valutazione nel merito, ha esaminato la domanda cautelare alla luce dei due requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

In punto di fumus, il Collegio ha richiamato i principi affermati dal Consiglio di Stato (Sez. VI, 20 gennaio 2026, n. 430), secondo cui l’ampia discrezionalità riconosciuta al Ministero nell’istituto dell’assegnazione temporanea non risulta esercitata in modo manifestamente illogico o erroneo. Il bilanciamento tra l’interesse del dipendente alla vicinanza al nucleo familiare e l’interesse dell’Amministrazione alla funzionalità del servizio non può prescindere dalla considerazione che l’attività della Polizia di Stato è essenziale per la difesa della Patria e della collettività, valori non inferiori a quelli protetti dall’istituto.

In punto di periculum, la domanda cautelare è stata respinta per una duplice ragione: da un lato, la ricorrente non ha dimostrato l’assoluta impossibilità o l’estrema gravosità di raggiungere periodicamente la residenza del nucleo familiare in Puglia; dall’altro, il figlio minore non ha ancora compiuto due anni, circostanza che lascia comunque un margine temporale per la eventuale fruizione del beneficio.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, compensando integralmente le spese della fase. L’ordinanza, adottata in esito alla camera di consiglio, ha disposto l’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, ai sensi dell’art. 52, commi 1, 2 e 5, del d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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