Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso avverso l’ordinanza di demolizione (TAR Emilia-Romagna n. 1353 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente e ritualmente accertata, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che il giudice debba pronunciarsi sul merito delle censure dedotte. In tal caso, la declaratoria di improcedibilità consegue alla cessazione dell’interesse alla decisione, non assumendo rilievo l’eventuale fondatezza delle doglianze. Le spese del giudizio possono essere compensate tra tutte le parti costituite, in ragione della sopravvenienza che ha determinato l’esito del processo.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di uno stabilimento balneare, ha impugnato l’ordinanza di demolizione e la conseguente diffida alla demolizione di opere abusive, adottate dal Comune nei confronti di interventi edilizi realizzati sull’arenile. A sostegno del ricorso, la società ha dedotto molteplici vizi di legittimità, concernenti, tra l’altro, la violazione del regime transitorio dei manufatti amovibili, la disciplina dei piani dell’arenile, il principio dell’affidamento, il difetto di istruttoria e la violazione delle norme sul regime sanzionatorio edilizio.
Si sono costituiti in giudizio il Comune resistente e le amministrazioni statali, le quali hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva. Nelle more del giudizio, la società ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese. Il Comune ha aderito a tale dichiarazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, a seguito della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dalla parte ricorrente, non residuava alcuna questione da esaminare nel merito. L’accertamento della cessazione dell’interesse alla decisione, non contrastata dalle altre parti costituite, ha comportato la declaratoria di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
La pronuncia si fonda sul rilievo che la sopravvenuta carenza di interesse rappresenta una causa di improcedibilità che prescinde dall’esame delle censure di merito, rendendo definitivamente superflua la decisione sulla fondatezza del ricorso. In applicazione del principio dispositivo e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il giudice ha preso atto della volontà della parte ricorrente di non proseguire l’azione.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione tra tutte le parti costituite, in considerazione della natura sopravvenuta della causa di improcedibilità e dell’adesione dell’amministrazione alla richiesta della ricorrente.
Nota della Redazione
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