Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla Carta elettronica del docente (TAR Veneto n. 310 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario di condanna della Pubblica Amministrazione è azionabile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformazione al caso deciso. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato, con fissazione di un termine e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è subordinata, oltre che alla manifesta iniquità, al vaglio autonomo della sussistenza di «altre ragioni ostative», che ricorrono in presenza di crisi della finanza pubblica e di eccezionale mole del contenzioso seriale.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Treviso n. 511/2024, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, del valore annuo di € 500,00, per ogni anno scolastico di servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento di complessivi € 2.000,00.

Notificato il titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, e decorso inutilmente il termine di 120 giorni, la ricorrente lamenta la mancata spontanea esecuzione del capo condannatorio relativo al rilascio della Carta e chiede l’attivazione della stessa, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal dato letterale dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Verifica poi che la sentenza ottemperanda sia stata notificata al domicilio digitale dell’Amministrazione, secondo la disciplina dell’art. 479 cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, che ha eliminato la necessità della formula esecutiva.

Accerta quindi il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l’avvenuto passaggio in giudicato, attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio. L’inerzia dell’Amministrazione è circostanza di fatto incontestata: da qui l’accoglimento.

Il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 giorni, con attivazione della Carta elettronica e versamento dell’importo oggetto del capo condannatorio. Nomina sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale, con facoltà di delega, entro un ulteriore termine di 60 giorni.

Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso.

Respinta, invece, la domanda di penalità di mora. Il Collegio richiama la Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014, che ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di «altre ragioni ostative», in considerazione della specialità, favorevole, del debitore pubblico. Alla luce di tale indirizzo, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano in concreto la mancata condanna all’astreinte. Rileva altresì la complessità procedimentale dell’attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, nonché la mole eccezionale del contenzioso seriale sul rilascio del dispositivo digitale, ragionevole causa del ritardo. Le spese seguono la soccombenza, con clausola di distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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