Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso nel processo amministrativo (TAR Emilia-Romagna n. 1352 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, notificata alla controparte e depositata in giudizio, determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 cod. proc. amm., senza bisogno di ulteriore attività processuale. L’estinzione non richiede l’accettazione della parte resistente, ma la sola notificazione della rinuncia alla controparte. La compensazione delle spese può essere disposta dal giudice su richiesta congiunta delle parti, anche in assenza di una pronuncia sul merito della controversia.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Rimini ai sensi degli artt. 33 d.P.R. n. 380/2001 e 14 l.r. n. 23/2004, relativa a opere realizzate presso un edificio privato. I ricorrenti, già autori di ricorso straordinario al Capo dello Stato, avevano trasposto l’impugnativa dinanzi al TAR, deducendo vizi di violazione della legge n. 241/1990, carenza di motivazione e difetto di istruttoria.
Dopo la costituzione formale dell’Amministrazione resistente, la parte ricorrente depositava rinuncia al ricorso, notificata al Comune, chiedendo la compensazione delle spese; l’Amministrazione, con atto successivo, aderiva alla rinuncia e accettava la compensazione.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio, esaminata la rinuncia ritualmente notificata e depositata, ha ritenuto che ricorressero i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio. La norma di riferimento è l’art. 84 cod. proc. amm., che disciplina la rinuncia al ricorso, combinato con l’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che prevede l’estinzione quale esito processuale in caso di rinuncia.
Il Tribunale ha rilevato come l’atto di rinuncia fosse stato notificato alla parte resistente, adempimento necessario e sufficiente ai sensi della disciplina processuale, e come la stessa Amministrazione avesse preso atto della rinuncia senza opporvisi. L’estinzione è stata pertanto dichiarata senza necessità di esaminare il merito dei motivi di ricorso originariamente proposti.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha accolto la richiesta congiunta delle parti, disponendone la compensazione. La sentenza, infine, è stata dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa ai sensi dell’art. 88, comma 3, cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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