Accesso difensivo alla documentazione del procedimento disciplinare forense (TAR Emilia-Romagna n. 404 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, il richiedente non deve dimostrare la lesione di una posizione giuridica, ma solo la potenziale utilità dei documenti richiesti e il nesso di strumentalità necessaria con la cura o la difesa di un proprio interesse giuridico. La pubblica amministrazione non deve valutare l’influenza o la decisività del documento nell’eventuale giudizio, salvo i casi di esercizio pretestuoso o temerario. L’istanza deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente; il diniego fondato sull’appartenenza del fascicolo a un diverso organo è illegittimo. L’accesso difensivo prevale sulla riservatezza secondo il criterio della “necessità”, senza applicazione dei criteri di stretta indispensabilità o di parità di rango.

Il Fatto

Il ricorrente, dopo aver presentato un esposto contro un avvocato, chiedeva all’Ordine degli Avvocati di Parma l’accesso alla documentazione del procedimento disciplinare avviato nei confronti del legale, dichiarando di voler verificare la consistenza del fascicolo per valutare l’eventuale azione di risarcimento danni per responsabilità professionale. L’Ordine negava l’accesso, ritenendo la documentazione reperibile esclusivamente presso il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna e considerando il dissenso del controinteressato.

Il ricorrente impugnava il diniego, deducendo la violazione dell’art. 25, comma 2, e dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990. L’Ordine resisteva eccependo l’inammissibilità del ricorso per reiterazione dell’istanza, essendo già stata proposta analoga richiesta al Consiglio Distrettuale di Disciplina senza impugnazione del relativo diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per reiterazione dell’istanza, richiamando l’orientamento secondo cui la determinazione successiva assume carattere meramente confermativo solo quando manchino fatti nuovi o sopravvenuti. Nel caso di specie, le richieste erano state formulate a due diversi organismi — il Consiglio Distrettuale di Disciplina e l’Ordine degli Avvocati — con la conseguente esclusione della reiterazione.

Nel merito, il TAR inquadra la pretesa nell’istituto dell’accesso difensivo, evidenziando come l’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 richieda un nesso di necessaria strumentalità tra l’ostensione e la cura o difesa in giudizio degli interessi del richiedente. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 19 del 2020, precisa che l’indispensabilità della conoscenza del documento determina il nesso di strumentalità e che non sono richieste valutazioni ultronee sull’influenza o decisività del documento nell’eventuale giudizio, competendo tale apprezzamento solo all’autorità giudiziaria.

Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene illegittimo il diniego, avendo il ricorrente adeguatamente rappresentato nell’istanza la potenziale utilità dei documenti ai fini dell’azione risarcitoria. Esclude che si tratti di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso, essendo stata indicata la finalità di accertare la responsabilità professionale del legale.

Quanto al rilievo sulla localizzazione del fascicolo presso il diverso organo, il TAR richiama l’art. 25, comma 2, l. n. 241/1990, che individua quale soggetto tenuto all’ostensione non solo l’amministrazione che ha formato il documento ma anche quella che lo detiene stabilmente. L’Ordine degli Avvocati di Parma risulta detentore della documentazione sulla base delle disposizioni della legge n. 247/2012, che prevedono la comunicazione degli esiti del procedimento disciplinare all’Ordine presso cui l’avvocato è iscritto.

Infine, con riferimento alle ragioni di riservatezza, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 4 del 18 marzo 2021, secondo cui nel bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza non trova applicazione il criterio della stretta indispensabilità ma quello generale della “necessità” ai fini della cura e difesa di un proprio interesse giuridico, tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza. Il ricorso è accolto e l’Ordine è condannato a consentire l’accesso alla documentazione entro trenta giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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