Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente e formula esecutiva non necessaria (TAR Lombardia n. 1316 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando il provvedimento giurisdizionale azionato sia privo dell’apposizione della formula esecutiva. A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, che ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm., tale formalità non costituisce più condizione di procedibilità. Integrano le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. il passaggio in giudicato del titolo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo condanna l’ente al completo adempimento entro un termine e, in caso di persistente inadempimento, nomina un commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente propone ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, sede di Brescia, per ottenere l’esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a conseguire il beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, nell’importo annuo di 500,00 euro, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione le relative somme.
La sentenza, notificata all’amministrazione il 16 gennaio 2025, non è stata appellata ed è divenuta definitiva. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni, il Ministero è rimasto inerte. La ricorrente chiede quindi la condanna all’esecuzione e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si costituisce con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta innanzitutto il profilo dell’ammissibilità, verificando che la sentenza azionata sia passata in giudicato. Rileva che manca l’apposizione della formula esecutiva, ma esclude che tale carenza possa precludere l’accesso al rimedio.
Il percorso argomentativo si fonda sull’intervenuta modifica normativa. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha inciso sull’art. 475 cod. proc. civ. e sull’art. 115 cod. proc. amm., rimuovendo la formula esecutiva dal novero dei requisiti richiesti per l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza. Il Tribunale ne trae la conseguenza che il titolo giudiziale definitivo è azionabile in questa sede anche senza la predetta formalità.
Superato il primo vaglio, il Collegio verifica il requisito dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Constata che il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo è decorso e che nessuna contestazione è stata sollevata in ordine alla mancata ottemperanza.
Accertata l’inerzia, il ricorso è accolto. Il Ministero viene condannato a dare completa esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione. Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari della direzione competente al pagamento degli emolumenti della carta del docente.
Il commissario è altresì autorizzato a ricorrere, in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, legge n. 669/1996. Poiché le funzioni sono affidate a soggetto interno all’amministrazione debitrice, non si procede alla liquidazione di alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 800,00 euro, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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