La mancata costituzione dell’Amministrazione agevola l’accoglimento del ricorso per l’esecuzione del giudicato (TAR Emilia-Romagna n. 400 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza ex art. 112 e segg. cod.proc.amm. è esperibile avverso l’ineseguito giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione, pur avendo ricevuto regolare notifica della sentenza, non vi abbia dato esecuzione nel termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96, conv. in legge n. 30/97. La mancata costituzione dell’Amministrazione intimata, unitamente alla documentata inerzia, integra i presupposti per l’accoglimento del ricorso e per la nomina di un Commissario ad acta.
Il Fatto
Un docente aveva ottenuto dal Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, con sentenza n. 652/2023, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli l’importo di € 3.500,00 tramite il sistema della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
Nonostante la regolare notificazione della pronuncia e il suo passaggio in giudicato, documentato da apposita certificazione della Cancelleria del Tribunale, l’Amministrazione non aveva provveduto a dare esecuzione alla decisione. Il ricorrente ha quindi adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, alla luce della documentazione prodotta e della mancata contestazione da parte dell’Amministrazione, che non si è neppure costituita in giudizio, sussistono i presupposti per l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.
Il Collegio ha accertato che risultava scaduto il termine di centoventi giorni concesso alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, decorrente dalla data di notificazione della sentenza, avvenuta a mezzo PEC il 25 ottobre 2023. L’inerzia dell’Amministrazione, protrattasi per un ampio lasso di tempo, ha quindi integrato i presupposti per l’accoglimento del ricorso.
In accoglimento della domanda, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia, nominando sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”.
Il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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