Cessazione della materia del contendere per pagamento successivo alla notifica del giudicato (TAR Emilia-Romagna n. 363 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. avverso l’inerzia dell’Amministrazione, la sopravvenienza del pagamento di quanto dovuto in esecuzione del giudicato determina la cessazione della materia del contendere. Il pagamento tardivo, intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio, non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese processuali, che seguono il criterio della soccombenza virtuale. Ai fini della decorrenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, conv. in legge n. 30/97, è idonea la notificazione della sentenza all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Piacenza l’accertamento del diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione lo strumento o un mezzo equipollente. A fronte della mancata esecuzione della pronuncia, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, la ricorrente ha adito il giudice amministrativo con il rimedio dell’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio ex art. 112 cod. proc. amm., rilevando che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero e che era decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni concesso alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96.
Il giudice ha inoltre valorizzato la mancata costituzione dell’Amministrazione e la mancata contestazione dell’omesso adempimento, richiamando, a sostegno dell’idoneità della notifica alla PEC istituzionale, un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Tuttavia, all’udienza camerale è emerso che l’Amministrazione aveva nel frattempo versato quanto dovuto alla ricorrente. Tale pagamento, intervenuto nelle more del giudizio, ha comportato il venir meno dell’interesse alla decisione e la conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto di applicare il criterio della soccombenza virtuale, condannando il Ministero alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, in considerazione del fatto che l’adempimento era avvenuto solo successivamente all’instaurazione del giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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