Silenzio inadempimento della p.a. e obbligo di provvedere sull’istanza dell’operatore pubblicitario (TAR Puglia n. 119 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di parte, volta al rilascio di un titolo autorizzatorio, integra silenzio-inadempimento ove non risulti alcun atto conclusivo del procedimento e non sussistano ragioni endoprocedimentali o carenze documentali idonee a giustificare l’ulteriore protrarsi dell’inerzia. L’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990 impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento avviato su istanza di parte con l’adozione di un provvedimento espresso. Il giudice amministrativo, accertati i presupposti del silenzio, ordina all’ente di provvedere entro un termine assegnato e, in caso di inutile decorso, dispone su istanza di parte la nomina di un commissario ad acta. Le mere eccezioni difensive dell’ente, non supportate da un concreto percorso procedimentale, non valgono a escludere l’obbligo di provvedere.
Il Fatto
La ricorrente, operatore economico attivo nel settore dell’esposizione reclamistica su cartelloni, presentava al Comune un’istanza per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di una struttura pubblicitaria sul territorio comunale. L’istanza, depositata nell’aprile 2023, non riceveva alcuna risposta, nonostante i successivi solleciti e diffide.
Il Comune si costituiva eccependo di aver invitato la società a precisare quale impianto collocare, data la disponibilità limitata a un solo impianto per ditta secondo il regolamento comunale, e di non aver ricevuto la documentazione prescritta dalle norme regolamentari. La società ricorreva quindi per l’accertamento del silenzio inadempimento e per la declaratoria dell’obbligo di provvedere con atto espresso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che, a fronte della richiesta della società, non risulta intervenuto alcun atto conclusivo del procedimento. Non si evince pertanto alcuna ragione di carattere endoprocedimentale o carenza documentale idonea a giustificare l’ulteriore protrarsi nella definizione dell’istanza.
Il riferimento normativo è rappresentato dall’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, che impone all’amministrazione di concludere il procedimento avviato su istanza di parte con l’adozione di un provvedimento espresso. Il Tribunale sottolinea come l’inerzia si sia protratta nonostante la presentazione dell’istanza registrata e la conseguente riapertura del procedimento.
Le eccezioni del Comune non convincono il giudice. La società, nella propria istanza, aveva individuato un ordine di priorità delle posizioni in cui installare l’impianto, rispetto alle iniziali scelte collocative. Ciò esclude che la richiesta fosse indeterminata al punto da impedire la trattazione.
Quanto alla collaborazione procedimentale, il Collegio evidenzia che il Comune, dopo l’istanza e almeno tre solleciti, ha mantenuto un contegno inerte senza coinvolgere la società. Non risulta avviato alcun concreto percorso che, nel quadro di un doveroso contraddittorio collaborativo, consentisse una serena disamina della domanda e la partecipazione al procedimento. Ricorrono quindi tutti gli elementi costitutivi del silenzio-inadempimento.
Di conseguenza il Tribunale ordina al Comune di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. In caso di inutile decorso del termine si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta, con spese a carico dell’amministrazione e possibili profili di danno erariale. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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