Cessazione della materia del contendere per ottemperanza successiva al ricorso (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 391 del 29.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza volta a conseguire l’esecuzione di un giudicato è dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere quando l’Amministrazione, ancorché successivamente alla proposizione del ricorso, abbia comunque ottemperato alla pronuncia. L’accertamento dell’avvenuta ottemperanza non richiede l’integrale e tempestiva esecuzione del giudicato, essendo sufficiente che la pretesa sostanziale dedotta in giudizio risulti comunque soddisfatta. La cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell’Amministrazione soccombente alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, oltre al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del comparto scuola, aveva ottenuto dal Tribunale di Gorizia, Sezione Lavoro, una pronuncia favorevole concernente il proprio rapporto di impiego, divenuta esecutiva per effetto della sua pubblicazione. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la stessa aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena esecuzione al giudicato.
Il Ministero si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della pretesa azionata. Nelle more del procedimento, l’Amministrazione ha tuttavia provveduto a dare esecuzione alla sentenza, sia pure in un momento successivo alla proposizione della domanda giudiziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata la documentazione versata in atti, ha rilevato che l’Amministrazione aveva nel frattempo ottemperato al giudicato. Tale circostanza, pur essendosi verificata dopo l’instaurazione del giudizio, ha determinato il venir meno dell’interesse della ricorrente alla decisione nel merito della domanda di ottemperanza, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La pronuncia si fonda sul principio per cui l’interesse alla definizione del giudizio di ottemperanza è correlato alla necessità di conseguire l’attuazione del giudicato; una volta che l’esecuzione sia intervenuta, ancorché tardivamente, la pretesa fatta valere risulta comunque soddisfatta e la controversia perde ogni residua utilità. Non residua, pertanto, alcuna questione da decidere, essendo la funzione giurisdizionale di garanzia dell’esecuzione ormai esaurita.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere non ha tuttavia escluso la regolamentazione delle spese di lite. Il Collegio ha condannato l’Amministrazione, risultata soccombente in ragione dell’ottemperanza solo sopravvenuta, alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate forfettariamente nella misura di € 1.000,00 oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato.
La statuizione sulle spese è stata assunta sulla base del principio della soccombenza virtuale, desumibile dalla circostanza che l’esecuzione del giudicato è intervenuta solo in corso di causa; la condanna è stata disposta con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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