La non ammissione alla classe successiva non ha carattere sanzionatorio e resiste al vaglio cautelare (TAR Sardegna n. 267 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La non ammissione alla classe scolastica successiva non ha carattere sanzionatorio ma persegue finalità educative e formative, sostanziandosi nell’accertamento del mancato raggiungimento delle competenze e abilità proprie della classe frequentata. Il giudizio di non ammissione si fonda esclusivamente sulla constatazione dell’insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale dello studente, quali presupposti necessari e sufficienti per la decisione in sede di scrutinio finale. Le eventuali carenze della scuola nella predisposizione delle attività di recupero non incidono sull’autonomia del giudizio di ammissione, né un difetto nella relazione scuola-famiglia vale a inficiare la valutazione del consiglio di classe. La valutazione degli studenti costituisce espressione di apprezzamento discrezionale di carattere tecnico-didattico, sindacabile solo per manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti.
Il Fatto
La madre di un alunno, già ripetente dall’anno scolastico precedente, ha impugnato il verbale dello scrutinio finale del consiglio di classe con cui era stata deliberata la non ammissione del figlio alla classe successiva per l’anno scolastico 2026/2027. All’esito delle prove di recupero nelle materie di Lingua e Letteratura Italiana e Scienze Naturali, il consiglio di classe aveva attribuito voti di 3/10 e 4/10, deliberando la ripetenza. La ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento previa sospensione dell’efficacia, deducendo vizi relativi alle attività di recupero e alla relazione scuola-famiglia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha premesso che la non ammissione alla classe successiva non ha natura sanzionatoria ma è preordinata a consentire allo studente di colmare le lacune di apprendimento, nell’interesse specifico del medesimo, soprattutto quando le carenze siano numerose e riguardino materie fondamentali per l’indirizzo di studi prescelto, richiamando Cons. Stato, sez. VII, 25 novembre 2024, n. 9456.
Quanto alla dedotta carenza delle attività di recupero, il Collegio ha chiarito che le eventuali omissioni della scuola non possono giustificare il passaggio alla classe successiva di uno studente con profitto insufficiente, poiché lo scrutinio finale è naturalmente preordinato a verificare la presenza di una preparazione complessivamente idonea alla proficua prosecuzione degli studi. In tal senso depongono Tar Lazio, sez. III-bis, 20 aprile 2026, n. 7046 e Tar Milano, sez. V, 2 maggio 2024, n. 1325.
Con riferimento al d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, il Tribunale ha rilevato che la valutazione per la mancata ammissione pone al centro il dato oggettivo del rendimento scolastico quale presupposto necessario e sufficiente per la decisione in sede di scrutinio finale, citando Tar Milano, sez. V, 17 aprile 2025, n. 1769 e Tar Lazio, sez. III-bis, 29 dicembre 2025, n. 23996.
Il Collegio ha altresì escluso che un eventuale difetto nella relazione scuola-famiglia possa inficiare la legittimità del giudizio finale, atteso che la valutazione si basa esclusivamente sulla constatazione dell’insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale dello studente.
Quanto al sindacato del giudice amministrativo, la valutazione del consiglio di classe è espressione di un apprezzamento discrezionale di carattere tecnico-didattico non sindacabile se non per manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti; nel caso di specie tali vizi non sono ravvisabili, anche alla luce delle numerose assenze dell’alunno, pari a 182 ore distribuite su 44 giorni con sole 22 giustificazioni, che denotano una preparazione discontinua. La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase.
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Nota della Redazione
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