La correzione dell’errore materiale non altera il giudicato (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 372 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione degli errori materiali disciplinato dall’art. 86 cod. proc. amm. è strumento idoneo a emendare la mera indicazione erronea, contenuta nell’epigrafe di una sentenza di ottemperanza, del provvedimento giurisdizionale il cui giudicato è azionato, allorché l’errata individuazione non abbia influito sul contenuto dispositivo della decisione. La correzione, disposta d’ufficio o su istanza di parte, non determina alcuna modificazione della sostanza del giudicato, che permane integralmente, limitandosi a ripristinare la corrispondenza tra la volontà espressa dal giudice e la sua traduzione formale nel testo del provvedimento.

Il Fatto

La parte ricorrente aveva ottenuto da questo Tribunale Amministrativo Regionale una sentenza di accoglimento del ricorso in ottemperanza, proposta per l’esecuzione del giudicato formatosi a proprio favore. Successivamente alla pubblicazione della decisione, veniva depositata un’istanza volta a ottenere la correzione di un errore materiale inficiante l’epigrafe del provvedimento.

Nell’intestazione della sentenza emessa da questo Tribunale, infatti, il giudicato azionato dal ricorrente risultava erroneamente individuato come formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Pordenone, laddove il titolo esecutivo effettivamente azionato era invece diverso, essendo stato reso da altro giudice e in epoca differente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, investito dell’istanza, ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’attivazione del rimedio di cui all’art. 86, co. 2, cod. proc. amm., norma che consente al giudice di procedere alla correzione degli errori materiali che inficiano i propri provvedimenti, senza necessità di esperire i gravami ordinari.

La disciplina processuale distingue l’errore materiale, che attiene alla difformità tra la volontà del giudice e la sua esternazione formale, dall’errore di giudizio, che investe invece il contenuto dispositivo della pronuncia e si sottrae al rimedio correttivo. Nella specie, il Collegio ha ritenuto che l’erronea indicazione, nell’epigrafe, del provvedimento giurisdizionale da ottemperare costituisse una mera svista materiale, non avendo inciso sulla parte dispositiva della decisione, che aveva correttamente accolto la domanda.

L’erronea individuazione del giudicato azionato, pertanto, non era sintomatica di un vizio del processo decisionale, ma rappresentava un refuso risultante dalla trascrizione dei dati identificativi della sentenza da eseguire. Tale refuso, se non emendato, avrebbe potuto generare incertezze in sede di esecuzione, quanto all’effettiva portata dell’ordine impartito all’amministrazione.

Il Collegio ha pertanto disposto la sostituzione delle parole erroneamente riportate con quelle corrette, individuando con precisione il punto del testo da emendare e il nuovo contenuto da inserire, in modo da garantire la piena corrispondenza tra l’epigrafe del provvedimento e il giudicato effettivamente azionato dal ricorrente. L’ordinanza correttiva è stata pronunciata, con la contestuale disposizione di annotazione a margine del provvedimento, ai sensi dell’art. 86, co. 3, cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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