Ottemperanza e poteri istruttori del giudice dell’ottemperanza (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 370 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione non abbia fornito prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo può disporre d’ufficio appositi incombenti istruttori, ordinando all’Amministrazione medesima di fornire documentati chiarimenti in ordine all’ottemperanza (anche con riferimento alla data di pagamento di quanto dovuto). L’esercizio di tali poteri istruttori prescinde dalla costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e si giustifica in ragione della necessità di acquisire gli elementi conoscitivi indispensabili per la decisione. La fissazione di una successiva camera di consiglio per la prosecuzione del giudizio costituisce la naturale conseguenza dell’ordinanza istruttoria.
Il Fatto
La vicenda processuale trae origine da una sentenza del Tribunale di Udine n. 320/2024, il cui giudicato era rimasto ineseguito. L’interessato proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia, chiedendo l’esecuzione del dictum giurisdizionale. L’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio, rendendo necessario l’accertamento officioso dello stato di adempimento della prestazione dovuta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, valutata la necessità di verificare lo stato di esecuzione del giudicato, ha ritenuto di esercitare i propri poteri istruttori previsti dagli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm. L’ordinanza sottolinea come l’acquisizione di chiarimenti documentati risulti indispensabile per il decidere, con specifico riferimento alla circostanza che l’Amministrazione abbia o meno provveduto al pagamento di quanto dovuto e alla relativa data.
Il TAR ha pertanto disposto che l’Amministrazione, ancorché non costituita, fornisca le informazioni richieste entro il 10 settembre 2026. È stata conseguentemente rinviata la prosecuzione del giudizio alla camera di consiglio del 23 settembre 2026.
Il provvedimento conferma la peculiare natura del giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice amministrativo non solo esercita poteri di cognizione, ma dispone di ampi poteri ordinatori, funzionali a garantire l’effettività della tutela e la piena esecuzione del giudicato.
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Nota della Redazione
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