Annullata l’ordinanza di abbattimento di una cornacchia per carenza istruttoria e violazione del principio di proporzionalità (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 343 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente ex artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 è strumento extra ordinem e derogatorio, utilizzabile solo al ricorrere congiunto di presupposti rigorosi: pericolo concreto, attuale e imminente; impossibilità di fronteggiarlo con strumenti ordinari o meno invasivi; istruttoria completa; motivazione rafforzata; temporaneità e proporzionalità della misura. In materia di fauna selvatica protetta, la misura dell’abbattimento selettivo può essere disposta solo quale extrema ratio, all’esito di un’istruttoria approfondita che verifichi l’identificabilità dell’esemplare, l’effettiva impossibilità di misure alternative non cruente e il destino dei nidiacei, previo parere dell’ISPRA ai sensi dell’art. 19 della legge n. 157/1992. È legittimata ad impugnare l’ordinanza di abbattimento l’associazione animalista riconosciuta, in quanto ente esponenziale di interessi diffusi ai sensi dell’Adunanza Plenaria n. 6 del 2020.

Il Fatto

Una cornacchia grigia aveva nidificato su un albero in area urbana a Pordenone, nei pressi di un’abitazione. Il volatile aggrediva i residenti che si avvicinavano al nido, cagionando talvolta escoriazioni. Il Sindaco adottava una prima ordinanza per la cattura incruenta mediante gabbia-trappola, poi, falliti i tentativi, un’ordinanza contingibile e urgente che disponeva il “prelievo selettivo eutanasico” dell’animale. L’associazione animalista ricorrente impugnava i provvedimenti deducendo violazione della normativa sulla tutela della fauna selvatica e dei presupposti delle ordinanze di necessità.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso ravvisando, in via assorbente, il difetto di istruttoria e di motivazione degli atti impugnati. Il Collegio ha ritenuto non convincente l’assunto secondo cui non fosse possibile neutralizzare la condotta del volatile senza giungere all’abbattimento, posto che non risultava esplorata la praticabilità di misure alternative, quali l’uso di pallottole anestetiche o la gestione temporanea della zona sino alla naturale cessazione del comportamento difensivo.

Il Tribunale ha altresì rilevato l’illegittima omissione del parere dell’ISPRA, obbligatorio ai sensi dell’art. 19 della legge n. 157/1992 quale presupposto delle deroghe al divieto di abbattimento della fauna selvatica protetta; nonché l’assenza di valutazioni in ordine all’identificazione certa dell’esemplare, alla presenza di altri corvidi e, in particolare, al destino dei nidiacei non autonomi, la cui sopravvivenza dipendeva dall’adulto, con conseguente sproporzione aggravata della misura.

Quanto alla qualificazione dell’atto, la Corte ha ribadito che l’ordinanza contingibile e urgente è rimedio eccezionale, non sostitutivo dell’ordinaria attività amministrativa, e richiede un accertamento istruttorio sull’esistenza di pericoli non fronteggiabili con rimedi ordinari (richiamando Cons. Stato, VI, n. 3490 del 2012; V, n. 868 del 2010). Nel caso di specie, gli atti non dimostravano tale impossibilità, sicché il provvedimento di abbattimento è stato annullato, mentre per le ordinanze precedenti, assorbite e superate, è stata dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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