Partecipazione procedimentale dello straniero alla revoca del nulla osta all’ingresso (TAR Veneto n. 278 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ingresso dello straniero per lavoro subordinato, il lavoratore è parte del procedimento amministrativo di rilascio e di revoca del nulla osta, essendo destinatario diretto degli effetti del nulla osta e del visto di ingresso. In forza della parità di trattamento con il cittadino sancita dall’art. 2, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, trovano applicazione le garanzie partecipative della legge n. 241 del 1990: lo Sportello Unico deve notificare al lavoratore la comunicazione di avvio del procedimento di revoca e convocarlo, unitamente al datore di lavoro, per la stipula del contratto di soggiorno. L’informatizzazione dell’iter, che di fatto riserva l’accesso al fascicolo al solo titolare delle credenziali, non giustifica l’omissione. La violazione delle garanzie partecipative, se il lavoratore allega gli elementi che avrebbe potuto rappresentare, determina l’illegittimità del provvedimento finale di revoca.

Il Fatto

Nel contesto del c.d. «Decreto Flussi 2022», il promittente datore di lavoro presentava istanza per l’ingresso del ricorrente, finalizzata alla successiva assunzione. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Venezia rilasciava il nulla osta il 26 aprile 2023 e il ricorrente, ottenuto il visto, entrava in Italia l’11 ottobre 2023, senza riuscire a contattare il datore di lavoro.

Dopo aver diffidato l’Amministrazione a convocarlo per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il ricorrente apprendeva solo nel gennaio 2025, tramite accesso agli atti, che il datore di lavoro era stato convocato il 2 luglio 2024, che l’8 novembre 2024 era stata emessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca e che il 27 novembre 2024 era stato adottato il provvedimento di revoca, nessuno dei quali notificatogli. Impugnava quindi la revoca davanti al TAR Veneto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale tratta congiuntamente il primo e il terzo motivo, incentrati sulla lesione del diritto di difesa e delle garanzie partecipative. Richiamata la parità di trattamento dello straniero nei rapporti con la pubblica amministrazione, il Collegio afferma che allo Sportello Unico si applicano le disposizioni sul procedimento amministrativo, con conseguente obbligo di notifica della comunicazione di avvio ex art. 7 della legge n. 241 del 1990. Il nulla osta produce effetti diretti nella sfera del lavoratore, non del solo datore di lavoro.

L’adempimento, osserva il TAR, non era difficoltoso: il ricorrente aveva chiesto, tramite un precedente difensore, di essere convocato insieme al datore di lavoro, sicché ogni comunicazione avrebbe potuto essere indirizzata a quel difensore. L’omessa comunicazione ha privato il ricorrente della possibilità di rappresentare le proprie ragioni, e la giustificazione dell’Amministrazione basata sul sistema informatico è respinta: l’uso di strumenti telematici non può comprimere le garanzie partecipative, tanto più che lo straniero non può accedere al fascicolo digitale, riservato al titolare delle credenziali.

Il Collegio valorizza l’allegazione puntuale degli elementi che il ricorrente avrebbe potuto dedurre, in particolare l’incolpevole ignoranza della convocazione per la stipula del contratto di soggiorno, elementi idonei a orientare diversamente la volontà dell’Amministrazione. Richiama sul punto il Consiglio di Stato, sez. II, 7 aprile 2025, n. 2972. Per le stesse ragioni è fondato il terzo motivo: la convocazione per la stipula del contratto, presupposto del permesso di soggiorno ex art. 5, comma 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere effettuata nei confronti di entrambe le parti, e la sua omissione diviene causa efficiente della mancata stipula.

Il Tribunale rileva inoltre che l’Amministrazione non ha correttamente eseguito l’ordinanza n. 74/2025, essendosi limitata a rappresentare la necessità di ripristinare l’istanza archiviata e di svolgere i controlli sull’efficacia dei nulla osta. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Il secondo motivo resta assorbito. Nulla per le spese, stante l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e liquidazione del compenso al difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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