Aggiornamento del permesso di lungo periodo: residenza e onere probatorio (TAR Liguria n. 1072 del 17.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo, la prova della dimora abituale e della residenza in Italia grava sul richiedente, che deve fornirla mediante la documentazione comprovante richiesta dall’art. 16 del d.P.R. n. 394/1999, tra cui l’attestazione comunale sull’idoneità igienico-sanitaria dell’alloggio. La mera residenza formale non è sufficiente se non è dimostrata la presenza continuativa e l’effettiva dimora in un alloggio idoneo. In tema di mezzi di sostentamento, le dichiarazioni fiscali non seguite dall’effettivo versamento di imposte e contributi non provano lo svolgimento dell’attività lavorativa, in assenza di riscontri oggettivi di natura contabile. La segnalazione Schengen emessa ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE n. 2018/1860 per un cittadino di paese terzo soggetto a rimpatrio costituisce autonoma circostanza ostativa. Infine, i fatti sopravvenuti alla notifica del diniego non assumono rilievo se non rappresentati all’Amministrazione prima dell’adozione del provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino tunisino, era titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato nel 2013 e ne ha chiesto l’aggiornamento. La Questura ha emesso un preavviso di rigetto per plurimi elementi ostativi e il ricorrente non ha attivato alcuna interlocuzione procedimentale.

Con il provvedimento conclusivo l’Amministrazione ha respinto l’istanza rilevando l’irreperibilità del ricorrente nella residenza dichiarata, l’assenza di versamenti all’Erario, la mancanza di attività lavorativa in Italia con ultimi contributi risalenti al 2015, l’insussistenza di mezzi di sostentamento leciti, la stabile permanenza in Francia e una segnalazione Schengen di rimpatrio emessa dall’Autorità francese. Respinta l’istanza cautelare, il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo la violazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998 e il difetto di istruttoria e motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Sul primo motivo osserva che il ricorrente è risultato irreperibile nella residenza dichiarata in Italia, così mancando il presupposto indispensabile per l’aggiornamento del titolo. La prova della dimora abituale grava sul richiedente, che deve produrre la documentazione comprovante prevista dall’art. 16 del d.P.R. n. 394/1999, inclusa l’attestazione comunale sui requisiti dell’alloggio. Nel caso concreto, lo stesso ricorrente ha dichiarato alle Autorità francesi di risiedere in Francia, circostanza che esclude la residenza in Italia.

Il DURC online favorevole del 19.11.2024 è stato richiesto dopo la notifica del provvedimento impugnato e, in ogni caso, non dimostra né la residenza né l’idoneità igienico-sanitaria dell’alloggio. Il Tribunale precisa che l’assenza del requisito della presenza continuativa in Italia è di per sé sufficiente a rendere legittimo il diniego, che resta comunque fondato sugli ulteriori profili motivazionali esaminati.

Quanto alla segnalazione Schengen, il Collegio ritiene che essa non costituisca mera conseguenza del rigetto del permesso di soggiorno in Francia, ma riguardi la diversa fattispecie del cittadino di paese terzo soggetto a rimpatrio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE n. 2018/1860, legittimamente valutata dalla Questura come ulteriore elemento ostativo.

Sul secondo motivo, il Tribunale conferma la correttezza dell’istruttoria: il ricorrente non ha dimostrato l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa. Le dichiarazioni dei redditi non seguite dal versamento di imposte e contributi sono prive di efficacia probatoria, e i documenti contabili prodotti presentano profili di inattendibilità, tra cui l’assenza di ricevute di pagamento, l’indicazione di un recapito telefonico incoerente con la sede e l’emissione verso un’impresa estera non verificabile.

Infine, la documentazione versata in prossimità dell’udienza è irrilevante: secondo la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 3245 del 2021, Cons. Stato n. 3358 del 2025, TAR Campania n. 3153 del 2025), l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 ammette le sopravvenienze solo se rappresentate all’Amministrazione entro il momento di adozione del provvedimento. Il ricorso è pertanto infondato e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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