Il requisito della buona condotta della guardia particolare giurata valuta condotte violente attuali anche se episodiche (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 347 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata per sopravvenuta carenza del requisito della buona condotta ai sensi dell’art. 138, comma 1, n. 5), del r.d. n. 773/1931, presuppone una valutazione tecnico-discrezionale che deve collegarsi a fatti e circostanze che, per la loro gravità o per la loro idoneità a coinvolgere l’intera vita di relazione dell’interessato, incidano in concreto sull’attuale attitudine e affidabilità all’esercizio delle funzioni. Tale prognosi di inaffidabilità non richiede la certezza propria dell’accertamento penale, essendo sufficiente che risulti “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi, senza che occorra dimostrarne l’avvenuto verificarsi. La valutazione di un episodio di aggressione fisica, ancorché isolato e asseritamente provocato, può fondare legittimamente la revoca, a prescindere dall’esito del giudizio penale e dal carattere pregresso di una condotta irreprensibile.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare da oltre quindici anni della licenza di guardia particolare giurata e dipendente di un istituto di vigilanza, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura aveva revocato il decreto di nomina per il venir meno del requisito della buona condotta. Il provvedimento traeva origine da una violenta colluttazione verificatasi alla vigilia dello sgombero di un immobile di sua proprietà, occupato da terzi, all’esito della quale più persone avevano necessitato di cure ospedaliere. Il ricorrente deduceva, in sintesi, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché l’erronea applicazione della norma, sostenendo che l’Amministrazione avesse valutato un episodio isolato e provocato senza una ponderazione attuale e proporzionale della sua personalità.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ripercorso la vicenda, evidenziando che la Prefettura, contrariamente all’assunto del ricorrente, non si era limitata a ricevere acriticamente la nota dei Carabinieri. Il provvedimento impugnato dava conto della colluttazione del 12 giugno 2025, documentata dall’annotazione di polizia giudiziaria e dalle riprese video, dalle quali emergeva una condotta violenta del ricorrente. L’Amministrazione aveva esaminato la memoria difensiva, ritenendola inidonea a superare il dato della reazione violenta. La Corte ha quindi escluso il dedotto difetto di istruttoria e motivazione, ritenendo la peculiare gravità del fatto idonea a esaurire l’onere motivazionale.
Quanto alla censura sulla pretesa esigenza di una condotta “ottimale”, il Collegio ha richiamato la sentenza Corte cost. n. 311/1996, che ha espunto dall’art. 138, comma 1, n. 5), del r.d. n. 773/1931 la valutazione della condotta politica e di quella morale non incidente sull’affidabilità. Nel caso di specie, la valutazione prefettizia non riguardava la sfera privata o politica, ma una condotta di aggressione fisica direttamente incidente sull’affidabilità rispetto alle funzioni di guardia particolare giurata.
In merito al carattere isolato e provocato dell’episodio, il TAR ha precisato che rileva il dato oggettivo della condotta, a prescindere dall’accertamento di un illecito penale e dal concorso di provocazione altrui. La gravità intrinseca del fatto, in un contesto di conflittualità perdurante e non sopita, fonda la prognosi di sopravvenuta inaffidabilità secondo il canone probabilistico, senza che la pregressa irreprensibilità del rapporto lavorativo valga a elidere il disvalore attuale della condotta. La determinazione della Prefettura non è stata pertanto ritenuta né irragionevole né sproporzionata.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.