Difetto di interesse per l’impugnazione della comunicazione di sospensione e avvio dell’autotutela (TAR Lazio, sez. staccata di Latina n. 923 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso una nota comunale che, da un lato, disponga la sospensione delle attività oggetto di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) quando le opere edilizie risultino già ultimate alla data di adozione dell’atto e, dall’altro, costituisca un mero atto endoprocedimentale volto a comunicare l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela, non ancora concluso con un provvedimento definitivo. La carenza di un pregiudizio concreto e attuale, da valutarsi alla data del passaggio in decisione della causa, determina l’inammissibilità del gravame a prescindere dalla sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse formulata dalla parte ricorrente.

Il Fatto

La ricorrente impugnava la nota con cui il Comune aveva disposto la sospensione delle attività di cui alla SCIA presentata per un cambio di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale e la ristrutturazione di un locale commerciale, contestualmente comunicando l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

L’amministrazione aveva rilevato che la normativa regionale non consentiva il cambio di destinazione d’uso e la non corrispondenza della consistenza originaria del compendio rispetto all’elaborato grafico allegato. La ricorrente denunciava vizi di eccesso di potere e violazione di legge, sostenendo che i lavori erano già stati eseguiti e che la SCIA si era consolidata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse, confermando i rilievi sollevati d’ufficio con l’ordinanza n. 759 del 29 giugno 2026, non specificamente contestati dalle parti. La valutazione è stata compiuta con riferimento allo stato di fatto e al materiale di causa cristallizzato alla data del passaggio in decisione.

Quanto alla sospensione delle attività, il Collegio ha rilevato che l’ordine non aveva arrecato alcun reale pregiudizio, avendo riguardato l’esecuzione di opere che la stessa ricorrente ammetteva essere state già realizzate alla data di adozione dell’atto comunale. La sospensione di attività non più in corso non poteva, pertanto, integrare un pregiudizio concreto e attuale.

Per la parte in cui la nota comunicava l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela, essa costituiva un mero atto endoprocedimentale con il quale l’amministrazione aveva solo avviato l’iter preordinato all’adozione di un provvedimento finale. Il Tribunale ha osservato che il procedimento non risultava essere stato successivamente definito con un provvedimento conclusivo, trattandosi di atto privo di lesività immediata e insuscettibile di autonoma impugnazione.

La sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse formulata dalla ricorrente nella memoria depositata dopo il passaggio in decisione non è stata ritenuta rilevante. Le spese di lite sono state compensate in ragione della costituzione solo formale dell’ente resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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