Annullato l’ordine di rimozione della discarica per violazione delle garanzie partecipative e difetto di istruttoria (TAR Liguria n. 1050 del 01.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, il provvedimento con cui l’amministrazione, all’esito di un procedimento avviato per la contestazione di presunte violazioni edilizie, ordini la rimozione di una discarica abusiva e il ripristino dello stato dei luoghi, quando la sussistenza della discarica non sia mai stata contestata nella comunicazione di avvio del procedimento. È altresì illegittimo, per difetto di istruttoria, il provvedimento che revochi un precedente ordine di sospensione dei lavori sul presupposto di un impegno del destinatario a rimuovere i materiali, qualora tale impegno non sia mai stato assunto. L’adozione di un ordine di ripristino ambientale all’interno di un procedimento concernente la disciplina edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 rivela, inoltre, l’incoerenza e la mancanza di consequenzialità logica tra gli atti del procedimento.

Il Fatto

La società concessionaria autostradale impugnava il provvedimento con cui il Comune, dopo aver comunicato l’avvio di un procedimento per la verifica di interventi edilizi e aver emanato un’ordinanza di sospensione lavori ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, aveva disposto la revoca di tale ordinanza, ordinando contestualmente la rimozione di una presunta discarica abusiva e il ripristino dello stato dei luoghi. La ricorrente deduceva, tra l’altro, la violazione delle garanzie partecipative, non avendo mai ricevuto contestazione in merito all’esistenza della discarica, e il difetto di istruttoria, non avendo mai assunto l’impegno alla rimozione indicato nel provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rilevato una manifesta incoerenza e la totale assenza di consequenzialità logica tra i provvedimenti adottati dal Comune. La comunicazione di avvio del procedimento contestava violazioni edilizie, mentre il provvedimento conclusivo conteneva un ordine di rimozione di una discarica abusiva, configurabile come un ordine di ripristino ambientale, senza che tale profilo fosse mai stato oggetto di contestazione.

Il Collegio ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative, in quanto l’ordine di rimozione della discarica si fondava su un presupposto di fatto mai comunicato all’interessata, in contrasto con l’art. 7 della legge n. 241/1990.

È emerso inoltre un palese difetto di istruttoria: il Comune aveva revocato l’ordine di sospensione dei lavori sul presupposto che la società si fosse resa disponibile a rimuovere la discarica, ma tale impegno non era mai stato assunto, essendosi la società limitata a segnalare l’attività di smaltimento già in corso. L’accoglimento dei primi due motivi ha comportato l’annullamento del provvedimento impugnato, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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