Divieto di detenzione di armi per conflittualità endofamiliare anche senza responsabilità specifiche (TAR Liguria n. 1049 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi e munizioni ex art. 39 T.U.L.P.S. non richiede un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi, trattandosi di misura cautelare priva di intento sanzionatorio, volta a prevenire possibili abusi a tutela dell’incolumità collettiva. La valutazione di affidabilità dell’Autorità di pubblica sicurezza è connotata da ampia discrezionalità e può fondarsi su fatti di reato e su vicende che non assumono rilevanza penale, ivi inclusi accesi contrasti e dissidi tra familiari, idonei a determinare un concreto pericolo di abuso delle armi. L’adozione del provvedimento inibitorio prescinde dall’accertamento di specifiche responsabilità del titolare nella genesi della conflittualità. La mancata considerazione delle memorie procedimentali non inficia la validità del provvedimento quando, ex art. 21-octies della l. n. 241/1990, sia provato che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Il principio di proporzionalità è rispettato quando la limitazione risulti ragionevole in ragione delle esigenze di tutela dell’incolumità personale, mentre il decorso del tempo non è di per sé sufficiente a consolidare un mutamento della situazione di fatto che elida il pericolo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di porto d’armi per uso caccia da diversi anni, era stato coinvolto in un episodio di conflittualità con la propria compagna, sfociato in un contatto fisico e nell’intervento dei Carabinieri, che avevano ritirato cautelativamente le armi detenute. A seguito della proposizione di una querela e della consegna di ulteriori armi rinvenute dalle conviventi, era stato avviato un procedimento per la revoca del porto d’armi, conclusosi con provvedimento sfavorevole, e successivamente un autonomo procedimento per l’adozione del divieto di detenzione ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S..
Il provvedimento inibitorio, fondato sulla presenza di dissidi nei rapporti familiari e sul deferimento all’autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 20-bis della l. n. 110/1975, non aveva tenuto conto delle memorie procedimentali presentate dall’interessato. Il ricorrente aveva impugnato l’atto deducendo la violazione dell’art. 10 della l. n. 241/1990, il difetto dei presupposti e il carattere sproporzionato e attuale della misura.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha in primo luogo escluso la fondatezza della doglianza relativa alla mancata considerazione delle memorie difensive. Pur riconoscendo l’errore procedimentale della Prefettura, ha applicato la clausola di cui all’art. 21-octies della l. n. 241/1990, ritenendo raggiunta la prova che il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto differente alla luce delle circostanze emerse in giudizio.
Nel merito, il Collegio ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui non esiste un diritto soggettivo alla detenzione di armi, costituendo la regola generale il divieto. La valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza è ampiamente discrezionale e persegue lo scopo di prevenire l’abuso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, potendo valorizzare anche situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta. Con specifico riferimento alla conflittualità familiare, ha citato il principio per cui accesi contrasti tra parenti costituiscono motivo idoneo e sufficiente per vietare la detenzione delle armi, potendo determinare un concreto pericolo di abuso.
Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto indubbia l’esistenza di una situazione di elevata conflittualità endofamiliare, emergente dal ricorso stesso e dalle dichiarazioni rese dall’interessato, a prescindere dall’accertamento di specifiche responsabilità. Ha inoltre valorizzato la circostanza che una parte delle armi non era stata rinvenuta in sede di primo intervento ma consegnata successivamente, omettendo il ricorrente di circostanziare le cautele adottate per impedire che altri soggetti ne entrassero in possesso, profilo che aveva determinato un decreto penale di condanna per la violazione dell’art. 20-bis della l. n. 110/1975.
Sul piano della proporzionalità, il Collegio ha ritenuto ragionevole la limitazione imposta in ragione delle esigenze di tutela dell’incolumità personale, declinando il principio nelle tre direttrici dell’idoneità, della necessità e della tollerabilità della restrizione. Quanto all’attualità del pericolo, ha escluso che il decorso di circa un anno e mezzo potesse consolidare un mutamento della situazione di fatto, considerando che il proscioglimento dell’interessato era derivato dall’intervenuta oblazione e non da un’assoluzione nel merito.
Infine, il Tribunale ha respinto il rilievo basato sul pregresso possesso della licenza e sull’assenza di precedenti, ricordando che il titolo non genera legittimi affidamenti sul rinnovo perpetuo ma soggiace a un controllo assiduo e continuo che abilita l’Autorità a una riconsiderazione discrezionale sull’opportunità del permanere dell’autorizzazione. Il ricorso è stato integralmente respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.