Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 1897 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, assegnando un termine per l’adempimento e nominando sin da ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La mancata allegazione della prova dell’adempimento giustifica l’accoglimento del ricorso. All’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va riconosciuta funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela, con fissazione di un tetto massimo del 10% dell’importo dovuto, oltre il quale la misura perderebbe la propria funzione per divenire fonte di iniqua locupletazione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di ruolo, agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, che ha accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero all’erogazione della prestazione, per un importo di € 2.000,00.
Il titolo giudiziale, non impugnato, è passato in giudicato ed è stato notificato all’amministrazione per l’esecuzione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm., con decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito senza allegare prova dell’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’azione ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il ricorso è dichiarato fondato.
Il Tribunale verifica anzitutto la ritualità del ricorso, riscontrando il rispetto tanto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto di quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. Poiché non è stata allegata alcuna prova dell’adempimento, il giudice dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione al ricorrente della carta elettronica prevista dall’art. 1 della legge n. 107/2015 e dal d.P.C.m. 28.11.2016 per gli anni scolastici indicati nel giudicato.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, decorso infruttuosamente il termine, porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.
Quanto all’astreinte, il Tribunale accoglie la domanda ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., riconoscendo allo strumento le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 cod. proc. amm.. I criteri di quantificazione sono fissati in linea con la non manifesta iniquità: quale dies a quo, il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; quale dies ad quem, il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, e anche in caso di insediamento del commissario, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8/2021; quale limite massimo, il 10% dell’importo dovuto, onde evitare una sproporzionata locupletazione, secondo l’Adunanza Plenaria n. 7/2019.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.200,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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