Esonero dal titolo edilizio e termine di impugnazione per opere comunali: decorrenza dal completamento dei lavori (TAR Liguria n. 286 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le opere di riqualificazione eseguite dai Comuni sono esonerate, ex art. 7, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, dalla necessità di uno specifico titolo edilizio, ferma la necessaria conformità alle disposizioni urbanistiche vigenti. Ne consegue che il termine di impugnazione del provvedimento di approvazione del progetto decorre dal completamento dei lavori, non dalla sua adozione. La domanda cautelare di sospensione può essere rigettata quando il pregiudizio lamentato non appare grave, definitivo e irreparabile, essendo il danno eventuale suscettibile di ripristino, mentre il fermo del cantiere arreca sicuro danno all’interesse pubblico.
Il Fatto
Alcuni residenti hanno impugnato, chiedendone la sospensione, la determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione di una piazza. I ricorrenti hanno dedotto che l’intervento avrebbe privato le loro abitazioni di vista, luce e aria. Il Comune resistente ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che il termine di impugnazione fosse già decorso. Nella camera di consiglio, la parte ricorrente ha insistito per la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto superabile l’eccezione di tardività. Ha osservato che, ai sensi dell’art. 7, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, le opere realizzate dai Comuni non richiedono uno specifico titolo edilizio. Da ciò deriva che il termine di impugnazione non decorre dall’approvazione del progetto ma dal completamento dei lavori, che nel caso di specie risultavano solo iniziati alla data del ricorso.
Nel merito della domanda cautelare, il Collegio ha accertato che l’intervento era assistito dall’autorizzazione monumentale ex art. 21, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 e dalla necessaria autorizzazione paesaggistica, non oggetto di impugnazione, che attestava la conformità dell’opera alla disciplina del P.T.C.P.
Quanto al pregiudizio, il Tribunale ha rilevato che il completamento dei lavori non appariva idoneo a cagionare un danno grave nei termini di privazione di vista, luce e aria, anche alla luce dello stato attuale della piazza e delle ricostruzioni del Comune. Il danno non era comunque irreparabile, poiché, in caso di esito favorevole del giudizio, il Comune avrebbe dovuto provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.
Il Collegio ha infine ponderato l’interesse pubblico, evidenziando che il fermo del cantiere avrebbe arrecato un sicuro danno, avendo la ditta appaltatrice già avanzato riserve. Le esigenze dei ricorrenti sono state ritenute tutelabili con la sollecita definizione del giudizio di merito. La domanda cautelare è stata conseguentemente rigettata, con fissazione dell’udienza pubblica di merito.
Nota della Redazione
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