Ottemperanza per la carta del docente: ordine al Ministero e commissario ad acta (TAR Liguria n. 989 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata l’assenza di contestazioni nel merito e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato, mediante l’adozione del provvedimento satisfattivo richiesto. La nomina del commissario ad acta costituisce misura consequenziale volta a garantire l’effettività della tutela, da attivarsi solo in caso di protrarsi dell’inottemperanza nel termine assegnato. Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione in favore dei difensori antistatari, in ragione della natura seriale della controversia e dell’assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive mobiliari.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, agiva dinanzi al TAR Liguria per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ciascuna annualità oggetto del giudizio di merito. L’amministrazione, costituitasi in giudizio, non aveva provveduto all’adempimento, nonostante l’inutile decorso del termine dilatorio di legge dalla notificazione del titolo esecutivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente constatato l’assenza, nel merito, di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione resistente, nonché l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza passata in giudicato, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Tale verifiche integrano i presupposti per l’accoglimento del ricorso in sede di ottemperanza, non residuando margini di discrezionalità amministrativa in ordine all’adozione del provvedimento satisfattivo.
Conseguentemente, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso. L’ordine è stato assistito dalla nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, cui spetterà provvedere in via sostitutiva nel successivo termine di trenta giorni, previo accertamento del protrarsi dell’inottemperanza.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la liquidazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, sul presupposto del carattere seriale della controversia e dell’assimilazione, a tali fini, del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive mobiliari, in conformità al precedente richiamato di Cons. di Stato, III, 25.3.2016, n. 1247. La pronuncia è stata infine dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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