Accesso difensivo agli atti ERP e diniego per finalità esplorativa (TAR Lazio n. 1087 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso agli atti di una procedura di assegnazione di alloggi ERP è illegittimo quando l’istanza ostensiva sia preordinata alla cura o difesa di un proprio interesse giuridico ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 e la posizione del richiedente risulti qualificata e differenziata, con interesse personale diretto e attuale alla conoscenza dei documenti. Il parametro di valutazione è quello della necessità, accertata con giudizio prognostico ex ante sulla base del tenore dell’istanza: i documenti richiesti devono costituire mezzo utile per la difesa, senza che il giudice possa sindacare l’effettiva utilità rispetto al bene della vita né il modo in cui l’istante intenda utilizzarli. L’omessa notifica ai controinteressati non determina inammissibilità del ricorso quando l’Amministrazione non ha individuato tali soggetti in sede procedimentale, in coerenza con l’art. 3, comma 1, d.P.R. n. 184/2006, restando comunque demandata al giudice la verifica d’ufficio dell’esistenza di posizioni di controinteresse. Il giudice amministrativo non può convertire il titolo dell’accesso, scrutinando l’istanza secondo i più ampi parametri dell’accesso civico generalizzato quando essa sia imperniata sulla disciplina ordinaria.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato al Comune di Lenola la domanda di assegnazione di un alloggio ERP, ricevendo un punteggio provvisorio e la pubblicazione della graduatoria ancora provvisoria. Aveva quindi chiesto l’accesso alla documentazione relativa alla propria domanda. Il Comune respinse l’istanza ritenendola motivata da finalità meramente esplorativa e rivolta ad atti endoprocedimentali.
La ricorrente impugnò il diniego davanti al TAR Lazio. Il Comune eccepì l’inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati e, nel merito, l’infondatezza. La causa è stata decisa in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione preliminare richiamando il consolidato indirizzo secondo cui, in coerenza con l’art. 3, comma 1, d.P.R. n. 184/2006, non è inammissibile il ricorso avverso il diniego di accesso per omessa notifica ai controinteressati quando l’Amministrazione non ha consentito la partecipazione procedimentale di altri soggetti (tra le altre, Cons. St., V, n. 125/2025 e TAR Sicilia, Catania, III, n. 1012/2024). Il giudice è comunque tenuto a verificare d’ufficio l’esistenza di posizioni di controinteresse (Cons. St., IV, n. 6719/2019), ma nella specie tali posizioni non sono configurabili: fino all’approvazione definitiva della graduatoria non sono individuabili controinteressi, e comunque eventuali esigenze di riservatezza sarebbero tutelabili con l’oscuramento delle generalità negli atti che le contengono.
Nel merito, il Collegio qualifica l’istanza come preordinata unicamente all’accesso difensivo. Poiché il ricorso ha evocato solo la disciplina della l. n. 241/1990, al giudice è precluso accertare il diritto secondo i più ampi parametri dell’accesso civico generalizzato, non essendo possibile convertire in sede giurisdizionale il titolo dell’accesso (in linea con Ad. Plen. n. 10/2020).
Lo scrutinio si svolge quindi sugli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990. La posizione della ricorrente, partecipante alla procedura comparativa, è qualificata e differenziata e legata a un interesse personale, diretto e attuale ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), senza esigenze di riservatezza prevalenti, afferendo i dati alla sua posizione personale. Irrilevante è la deduzione comunale sul decorso del termine per i rimedi interni: la graduatoria è ancora provvisoria, sicché gli atti restano necessari per la partecipazione procedimentale e per valutare la tutela giurisdizionale.
L’interesse non è esplorativo ma difensivo, ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, nel quale il criterio di bilanciamento con la riservatezza è la necessità ai fini della cura e difesa dell’interesse, tendenzialmente prevalente (cfr. Ad. Plen. n. 19/2020). Tale parametro va accertato con giudizio prognostico ex ante, verificando se i documenti siano mezzo utile per la difesa, senza valutazioni sull’utilità effettiva (Cons. Stato, V, n. 5712/2021).
Quanto all’onere di specificazione, esso non impone l’indicazione formale di tutti gli estremi identificativi degli atti, ma può ritenersi assolto con un’istanza che metta l’Amministrazione in condizione di comprenderne portata e contenuto (Cons. St., VI, n. 4074/2017). Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del diniego, accertamento del diritto e ordine di accesso integrale nel termine di trenta giorni, con spese liquidate secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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