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Inottemperanza per mancata prova del pagamento della retribuzione professionale docenti (TAR Lombardia n. 4016 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la prova dell’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro non può essere desunta da un prospetto informatico nel quale la somma risulti semplicemente “in liquidazione”: essa deve essere fornita dall’Amministrazione mediante documentazione ufficiale, quale la quietanza rilasciata dal SICOGE o altra ricevuta equipollente. La mancata produzione di tali atti, a fronte di una specifica ordinanza istruttoria del giudice dell’ottemperanza, legittima la declaratoria di inottemperanza parziale per la somma residua, con conseguente assegnazione all’Amministrazione di un termine per provvedere e nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio il riconoscimento del diritto alla retribuzione professionale docenti per l’anno scolastico 2021/2022 e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive. La sentenza, notificata e passata in giudicato, non era stata eseguita, sicché la ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR.

In prossimità dell’udienza camerale, l’Amministrazione aveva depositato un estratto contabile dal quale risultava che la somma era “in liquidazione”, nonché il dispositivo di pagamento delle spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi distrattari. Il TAR, con ordinanza, aveva disposto l’acquisizione di documentazione comprovante l’avvenuto pagamento.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia osserva che l’Amministrazione aveva dimostrato di aver provveduto al pagamento delle spese di lite, ma non anche alla liquidazione della somma principale riconosciuta in sentenza a titolo di retribuzione professionale docenti. La mera annotazione della somma come “in liquidazione” su un prospetto informatico non è idonea a provare l’adempimento.

Il Collegio richiama il disposto di cui all’art. 64 cod. proc. amm., in forza del quale il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno delle parti. La mancata ottemperanza all’ordinanza istruttoria, con la quale era stata chiesta l’attestazione ufficiale dell’avvenuto pagamento ovvero la ricevuta del SICOGE, determina la declaratoria di inottemperanza parziale per la somma residua portata dal titolo.

Conseguentemente, al Ministero è assegnato il termine di giorni novanta dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese, o dirigente da questi delegato, senza diritto ad alcun compenso in ragione delle funzioni già esercitate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, tenuto conto che l’Amministrazione ha adempiuto solo parzialmente e solo a seguito della proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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