Subordinazione e sindacato di legittimità: valutazione globale degli indici (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20519 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle risultanze processuali che induce il giudice del merito a ricondurre un rapporto controverso nello schema dell’art. 2094 cod. civ. costituisce accertamento di fatto, censurabile in Cassazione solo per la determinazione dei criteri generali e astratti applicati al caso concreto. L’accertamento degli indici sintomatici della subordinazione e il loro giudizio complessivo competono al giudice di merito. Il ricorrente non può opporre una ricostruzione alternativa dei fatti, ma deve dimostrare che quella prospettata sia l’unica possibile. Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. presuppone una ricostruzione del fatto incontestata, perché solo su di essa può misurarsi la violazione o falsa applicazione della norma.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra un lavoratore e un datore di lavoro, per il periodo dall’1.1.2002 al 30.11.2010. Il giudice di appello ha condannato il datore al pagamento di differenze retributive, oltre accessori e spese del doppio grado.

Secondo i giudici territoriali, dal complesso delle risultanze istruttorie risultava provato che il lavoratore, al di là del contenuto dei contratti di collaborazione, aveva prestato la propria opera con continuità per un lungo periodo, mettendo a disposizione le proprie energie per soddisfare le esigenze del datore, stabilmente inserito nell’organizzazione aziendale, sottoposto a direttive e controlli e retribuito con un importo fisso mensile. Il datore soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui il lavoratore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 41 Cost., 2476 e 2479 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che la subordinazione non sussisterebbe nei confronti del datore, ma solo verso le società di cui questi era amministratore e il ricorrente socio.

La Corte premette i consolidati orientamenti sui limiti del sindacato di legittimità. La qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, in base all’art. 2094 cod. civ., è accertamento di fatto: è censurabile solo la determinazione dei criteri generali e astratti applicati al caso concreto. L’accertamento dei fatti e la loro valutazione complessiva spettano ai giudici di merito, che devono esprimere un giudizio di sintesi sugli indici della subordinazione.

Richiamando Cass. SS.UU. n. 379 del 1999, la Corte ribadisce che un singolo elemento sintomatico non può fondare la riconduzione del rapporto all’uno o all’altro tipo contrattuale: occorre una valutazione globale, quale insieme di indici concordanti, gravi e precisi rivelatori dell’effettività della subordinazione. Il giudice di legittimità può sindacare la sussunzione, ma solo nei limiti di una censura appropriata.

Il ricorrente non può limitarsi a opporre un diverso convincimento, criticando la sentenza per aver dato credito ad alcune circostanze anziché ad altre. Tanto più in giudizi fondati su una pluralità di elementi concorrenti, la spiegazione alternativa dei fatti deve apparire come l’unica possibile. Nella specie, il ricorso critica gli apprezzamenti dei fatti operati dalla Corte territoriale e rimette in discussione gli elementi già valutati dal giudice del merito.

Pertanto il motivo è inammissibile: si invoca il vizio di cui all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., che presuppone una ricostruzione del fatto incontestata, mentre qui si contestano proprio i fatti accertati. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e attribuzione agli avvocati dichiaratisi antistatari; la Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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