CIGS per crisi aziendale: no alla riqualificazione officiosa in sede cautelare (TAR Lombardia n. 949 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, l’Amministrazione è tenuta a valutare la domanda dell’impresa sulla base della causale espressamente dedotta in sede procedimentale. Non sussiste, in capo all’Amministrazione, un obbligo di riqualificazione officiosa della causale invocata, laddove la diversa riconduzione fattuale a un’altra figura normativa non sia stata oggetto di preventiva interlocuzione procedimentale. La valutazione tecnico-discrezionale che, in conformità ai parametri normativi, esclude i presupposti della causale richiesta non è manifestamente illogica né arbitraria e non può essere sostituita, in sede cautelare, da una diversa e autonoma qualificazione della fattispecie proposta solo in giudizio.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore dei servizi, chiedeva l’annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto ministeriale con cui era stata respinta l’istanza di approvazione del programma di crisi aziendale e di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per l’unità produttiva di Opera (MI), per il periodo dal 10 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026, in favore di trenta lavoratori sospesi. L’istanza era stata qualificata dall’impresa come crisi aziendale ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 148/2015. Il Ministero aveva respinto la domanda, rilevando l’insussistenza dei presupposti sostanziali: l’assenza di un andamento involutivo degli indicatori economico-finanziari, la mancata dimostrazione di una crisi strutturale circoscritta all’unità produttiva e l’inidoneità del piano di risanamento presentato.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha respinto l’istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. Il Collegio ha innanzitutto ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando come l’art. 21 del d.lgs. n. 148/2015 distingua le causali di intervento straordinario e come, per la causale di crisi aziendale, sia richiesta la presentazione di un piano di risanamento volto a fronteggiare squilibri produttivi, finanziari o gestionali, finalizzato alla continuazione dell’attività e alla salvaguardia occupazionale. Sul piano procedimentale, ha correlato tale disciplina all’esame congiunto di cui all’art. 24 del medesimo decreto, avente ad oggetto il programma, il numero dei lavoratori interessati, i criteri di scelta e le modalità di rotazione.

Alla luce di tale quadro, i giudici hanno ritenuto che i rilievi posti a fondamento del diniego non fossero connotati da manifesta illogicità, travisamento dei fatti o evidente difetto di istruttoria. L’Amministrazione, attenendosi alla causale di crisi aziendale dedotta dalla società in sede procedimentale, aveva correttamente ancorato la propria determinazione al perimetro della domanda presentata, svolgendo una valutazione coerente con i parametri normativi e regolamentari richiamati.

Il punto centrale della motivazione riguarda la prospettazione, avanzata solo in ricorso, della possibile sussunzione della vicenda nella diversa figura della crisi aziendale determinata da evento improvviso ed imprevisto esterno alla gestione aziendale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.m. n. 94033/2016. La società sosteneva, infatti, che la sospensione dell’attività fosse derivata da lavori di adeguamento igienico-sanitario prescritti dall’autorità competente. Il Collegio ha osservato che tale diversa impostazione, pur non essendo prima facie priva di astratta rilevanza qualificatoria, non poteva infirmare la legittimità del diniego adottato in relazione alla causale originariamente azionata, né consentiva di ravvisare un vizio manifesto per omessa valutazione di un presupposto non devoluto all’esame dell’Amministrazione nel procedimento.

Il TAR ha quindi escluso che in sede cautelare il giudice possa sostituire la propria qualificazione della fattispecie a quella operata dall’Amministrazione, tanto più quando la prospettazione alternativa non abbia formato oggetto di interlocuzione procedimentale. Ha tuttavia evidenziato l’opportunità che l’Amministrazione, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, consideri un riesame dell’istanza alla luce della prospettata riconducibilità della vicenda alla diversa causale regolamentare, ove documentalmente riscontrata nei suoi presupposti di imprevedibilità, estraneità alla gestione ed effettiva incidenza impeditiva. In conclusione, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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