Caccia: pareri ISPRA e CTFVN non vincolanti se la Regione motiva lo scostamento (TAR Lombardia, Sez. II, n. 948 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di calendario venatorio, i pareri di ISPRA e del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale hanno natura obbligatoria ma non vincolante. La Regione può legittimamente discostarsene, purché fornisca un’adeguata motivazione tecnico-scientifica che dia conto delle ragioni del differente apprezzamento. I c.d. Key Concepts (KCD), elaborati per la valutazione di conformità alla Direttiva 2009/147/CE, non hanno efficacia giuridicamente vincolante e gli Stati membri possono discostarsene sulla base di dati scientifici e tecnici affidabili riferiti allo specifico ambito territoriale, non essendo imposta una preventiva trasmissione ad ISPRA della documentazione motivazionale.
Il Fatto
Le associazioni ambientaliste hanno impugnato il decreto dirigenziale della Regione Lombardia n. 6909/2026 e la deliberazione di Giunta n. 6214/2026, recanti disposizioni sul calendario venatorio 2026/2027, unitamente al parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale. Hanno chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti, deducendo vizi istruttori per la mancata trasmissione ad ISPRA dell’Allegato 1 e la violazione dei limiti al prelievo di determinate specie di avifauna.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha valutato le censure con il limitato scrutinio proprio della fase cautelare, richiamando il requisito del fumus boni iuris ex art. 55 cod. proc. amm. In primo luogo ha accertato la rituale acquisizione del parere ISPRA del 16.01.2026 e del parere favorevole del CTFVN del 29.01.2026, nel rispetto dei termini di cui all’art. 18, comma 4, della L. n. 157/1992.
Quanto alla dedotta carenza istruttoria per la mancata trasmissione ad ISPRA dell’Allegato 1, il Collegio ha rilevato che tale documento costituisce la relazione motivazionale con cui la Regione ha giustificato lo scostamento dalle indicazioni dell’Istituto. La trasmissione preventiva non era tecnicamente possibile né normativamente imposta, non essendo previsto dall’art. 18 L. 157/1992 l’obbligo di inoltrare un elenco minimo predeterminato di documenti. L’Istituto ha peraltro reso il parere sulla base di ventitré documenti già ricevuti, senza formulare richieste di integrazione.
Nel merito, la Regione ha articolato nell’Allegato 1 analitiche ragioni scientifiche — dati di telemetria satellitare e studi universitari — contestando le metodologie ISPRA relative ai Key Concepts. Richiamando la giurisprudenza del Cons. Stato, Sez. III, n. 7182 del 2019, il Tribunale ha escluso che i Key Concepts abbiano efficacia vincolante. Le associazioni ricorrenti non hanno offerto censure tecnicamente circostanziate, limitandosi a riproporre il contenuto del parere ISPRA senza addurre dati di pari attendibilità e specificità territoriale.
Per le due giornate integrative settimanali, la Regione ha documentato il calo dei cacciatori di appostamento fisso e dei prelievi, con incidenza inferiore all’1% sulle popolazioni nidificanti europee. Quanto alla pavoncella, la disciplina del prelievo risulta assistita da misure di contingentamento e monitoraggio, non emergendo la violazione del piano di gestione. Il TAR ha pertanto respinto l’istanza cautelare, compensando le spese.
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Nota della Redazione
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