Acquisizione gratuita al patrimonio comunale: rigetto cautelare per intervenuta acquisizione (TAR Lombardia n. 935 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non sussistono i presupposti per la concessione della tutela cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. quando l’effetto lesivo del provvedimento impugnato si sia già interamente prodotto: l’acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune dell’immobile abusivo e dell’area circostante, intervenuta successivamente all’ordinanza sanzionatoria, rende l’istanza di sospensione priva di oggetto. La mancata trascrizione dell’acquisizione nei registri immobiliari ha rilievo solo ai fini della pubblicità e non incide sulla sua già avvenuta efficacia sostanziale.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile nel Comune di Carugate, impugnava il verbale di accertamento di inottemperanza adottato ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, non notificatole, nella parte in cui disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene, unitamente alla nota comunale del 16.6.2026 e all’ordinanza sanzionatoria n. 16 del 14.6.2024 ove incidenti sulla sua proprietà. Chiedeva, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti, lamentando la lesione del proprio diritto di proprietà.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato dubbi di ammissibilità sull’impugnazione della nota del 16.6.2026, di natura meramente comunicativa. Nel merito della domanda cautelare, il Collegio ha osservato che, per stessa ammissione della ricorrente, l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune dell’immobile e dell’intera area circostante era già intervenuta successivamente all’ordinanza n. 16 del 2024.
La circostanza che la trascrizione dell’acquisizione non fosse ancora avvenuta è stata ritenuta non dirimente, in quanto incidente solo sul piano della pubblicità dell’atto, non sulla sua efficacia sostanziale. L’effetto ablativo si era pertanto già integralmente consumato al momento della decisione.
Ciò ha determinato il rigetto dell’istanza di sospensione per carenza dei presupposti della fase cautelare: mancando un’efficacia lesiva attuale e tutelabile in via interinale, la misura richiesta non poteva essere concessa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Nota della Redazione
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